-  Rossi Rita  -  07/05/2017

Talvolta l'Ads non serve. Sì, però - Trib. Modena, decr. G.T. 4.05.2017 - Rita Rossi

Con questo decreto del 4 maggio 2017, il Giudice Tutelare di Modena decide per il rigetto della domanda di apertura dell'Amministrazione di sostegno non ravvisandone la necessità: poco denaro da amministrare, soltanto una pensioncina e un conto corrente con delega alla madre dell'interessata. Una gestione familiare efficace sul piano della gestione patrimoniale, dunque, e riguardo alle decisioni sanitarie, la mancanza di incapacità a prestare il consenso, quale rilevata dal CTU.

L' interesse del provvedimento sta nella riflessione svolta sul requisito cd. della "sussidiarietà rimediale"; requisito che - ricorda il Giudice modenese - è 'inespresso' (dalla legge) e che, ciò nonostante, deve essere verificato con rigore.

La regola che sottende la verifica di detto requisito all'atto pratico suona così: se sei malato o invalido, e a causa di questo tuo stato, non sei in grado di condurre autonomamente la tua vita quotidiana, ma c'è qualcuno vicino a te, tua madre, tuo padre, un tuo fratello, un amico, che ti affianca o ti sostituisce là dove occorra, non serve nominare un amministratore di sostegno.

La decisione modenese è senz'altro condivisibile; certo, in presenza di un patrimonio più consistente, e interessi da presidiare di complessità maggiore, occorrerà verificare se effettivamente la delega bancaria al familiare che si prende cura dell'interessato sia tale da escludere la necessità di una delega istituzionale, sotto il controllo del giudice.

Senz'altro apprezzabile è, poi, la preoccupazione espressa nel decreto di evitare di appesantire la gestione della quotidianità dell'interessata con l'istituzione della misura di protezione, che sarebbe "foriera di innumerevoli incombenti che andrebbero unicamente ad assommarsi, senza alcun concreto giovamento, a tutte le attività più squisitamente destinate alla cura quotidiana, personale e patrimoniale, degli interessi del soggetto bisognoso".

La decisione in esame lascia soltanto un dubbio, dubbio che sorge dall'indicazione per cui l'attivazione dell'Ads era stata richiesta dalla stessa interessata, una giovane donna portatrice di una malattia psichica. Perchè quella domanda? E se la ricorrente avesse desiderato affrancarsi dalla gestione materna, magari non gradita per chissà quali ragioni? Non è dato conoscere le motivazioni della domanda formulata dall'interessata, ma sarebbe interessante approfondire questo aspetto. E muovendo dal particolare al generale, la questione diventa: se la nomina dell'Ads viene richiesta direttamente dall'interessato, in presenza dei requisiti di cui all'art. 404 c.c., il requisito inespresso della "sussidiarietà rimediale" che peso è destinato a giocare? Conterà di più, in tal caso, l'efficienza della rete familiare o il desiderio in ipotesi manifestato dal beneficiando che l'attivazione spontanea della rete familiare debba cessare?




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