-  Bianchi Deborah  -  18/05/2011

TAR Lombardia, sez III, 6 maggio 2011, 1205, Simeoli- MAMMA STALKER. IL GIUDICE NON CI CREDE- Deborah BIANCHI



(segue)


IL FATTO
La madre che si è vista notificare l'ammonimento ha impugnato il decreto adottato dal questore di Milano per eccesso di potere.

La misura trova origine in una richiesta avanzata dal ragazzo che ha raccontato alle autorità le varie azioni “persecutorie” commesse dalla madre: dagli appostamenti presso l’Università dove svolge gli studi all’invio di numerosa corrispondenza indesiderata; dalle continue telefonate ai tentativi di incontrarlo coinvolgendo anche terze persone. 

La vendita di un immobile della famiglia sarebbe stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso usando la madre la scusa di chiedere aggiornamenti economici solo per avere contatti col figlio.

PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO
Il ragazzo avrebbe riportato un grave stato di ansia e di paura dovuto alle continue pressioni materne.
Stato che lo avrebbe costretto a stravolgere completamente le proprie abitudini di vita  per non essere rintracciato, ad esempio, avrebbe dovuto cambiare due dimore, utenze di cellulari, abbandonare vecchie amicizie e luoghi frequentati in passato.

La questura, sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti dal richiedente e dall’audizione delle persone informate sui fatti, ha giudicato fondata l’istanza presentata dal figlio e ha provveduto ad emettere il provvedimento di ammonimento. 
 
IL PARERE DEL TAR
Secondo il Collegio il fondamento del decreto della Questura pecca di sviamento di potere in quanto l'Autorità si è intromessa in una dinamica familiare che non le competeva perchè mancavano i presupposti dello stalking.

In particolare mancava l'elemento del carattere persecutorio del comportamento imputato alla madre. Per un vero e proprio stalking è necessario riscontrare un comportamento oggettivamente “minaccioso” o “molesto”, attuato con condotte reiterate, “tale da porre il contendente in una posizione di ingiustificata predominanza, da cui consegua uno specifico evento di danno”.

Per i giudici della terza sezione milanese, in questo caso, non c’è intento violento o minaccioso. Le varie condotte poste in essere dalla madre - come il tentativo di venire a conoscenza del luogo di residenza del figlio; l’invio di e-mail e di Sms; le richieste economiche – non possono comportare un “perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”.







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