-  Miceli Carmelo  -  26/03/2011

Tar Molise, sez. I, 8 marzo 2011, n. 99, pres. Zaccardi, rel. Ciliberti -BENI CULTURALI E AMBIENTALI..DIRITTI ED ENERGIA CELESTE – Carmelo MICELI

Al riguardo, nella sempre gradita veglia della nostra Carta Fondamentale, in sintonia con il tar, si sottolinea che la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni culturali è incondizionata e assoluta, mentre la garanzia della libertà economica è subordinata alla sua funzione sociale (dovrebbe questa -il condizionale, scusate, è d’ obbligo!- esserne il filo di arianna). Nella sedotta parte motiva del decisum de quo, si scorge così che, nella generale accezione della funzionalizzazione, è ospitata anche la salvaguardia delle bellezze naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione collettiva (in senso conforme, vanno appena menzionate le galanterie che presidiano le sentenze, rispettivamente, del Cons. Stato V, 12.6.2009 n. 3770, e della Corte Cost. 22.5.2009 n. 162).

Ancora, con uno sguardo oltre confine, il Collegio giudicante osserva, da un lato, che la riduzione delle emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come il Protocollo di Kyoto); dall’ altro, con tonalità più forte, ribadisce che pure la salvaguardia del paesaggio rappresenta oggetto di impegni tranfrontalieri (come la Convenzione europea del paesaggio).

Ciò posto, non bisogna neanche dimenticare l’utilità economica delle opere progettate (il denaro non dorme mai!), secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: la partita si gioca quindi nella ricerca di una giusta misura (metriotes, per dirla con il buon Archiloco), ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e il diritto d’intrapresa economica.

Nella paziente ricerca del medium, i giudici nel caso concreto (riepilogando posizioni consolidate), evidenziano come la disciplina dei piani paesistici non assorbe ogni profilo di tutela, atteso che la legge consente di utilizzare, volta per volta, criteri discrezionali per verificare la compatibilità con il paesaggio di una determinata opera o intervento sul territorio. Anche un’area non disciplinata da piano paesistico può pertanto essere sottoposta a vincoli, onde l’autorità di tutela, operando il suo apprezzamento tecnico-amministrativo, deve evitare il pregiudizio dei beni protetti, ispirata dal principio di precauzione.

Condivisibili sembrano le conclusioni esplicitate dal tar molisano, allorché rappresenta che le problematiche innescate nello sviluppo di fonti di energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico,devono essere risolte in concreto, attraverso una ponderazione comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno della conferenza di servizi. Quest’ ultima, nello scacchiere decisionale, assurge a sede elettiva del confronto e dialogo tra valori economici e di salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie da fonti alternative. Dialogo, tensione “sostenibile” tra interessi da riallineare nel buon governo del diritto vivente: un’ impresa ambientale, tale da dissipare il presagio, per dirla con Dick, di androidi che sognano pecore elettriche!




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