Viene introdotto l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile, regolato dalle seguenti disposizioni del codice civile:
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Art. 695 Separazione patrimoniale
Il patrimonio a vantaggio di una persona fragile:
L’affidatario risponde con i beni del patrimonio e con i loro frutti esclusivamente per le obbligazioni contratte per l’attuazione del programma.
I beni costituenti il patrimonio possono essere oggetto di rivendicazione nella misura in cui l’affidatario, violando le obbligazioni risultanti dalla legge e dall’atto costitutivo, abbia confuso i beni costituenti il patrimonio con i propri o ne abbia disposto contro l'interesse della persona fragile che ne è beneficiaria.
La separazione patrimoniale è resa opponibile ai terzi mediante trascrizione contro l’affidatario, qualora nel patrimonio siano compresi beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.