Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  14/08/2022

Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili - Abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, art. 695 c.c.

Viene introdotto l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile, regolato dalle seguenti disposizioni del codice civile:

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Art. 695 Separazione patrimoniale

 

Il patrimonio a vantaggio di una persona fragile:

  1. a) è separato dal patrimonio personale dell’affidatario e da altri patrimoni che fossero a lui affidati;
  2. b) non incrementa il patrimonio personale dell’affidatario;
  3. c) non fa parte del regime patrimoniale nascente dal matrimonio dell’affidatario e della sua successione ereditaria;
  4. d) non può essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali dell’affidatario,
  5. e) è segregato rispetto al patrimonio dell’affidatario in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento.

 

L’affidatario risponde con i beni del patrimonio e con i loro frutti esclusivamente per le obbligazioni contratte per l’attuazione del programma.

I beni costituenti il patrimonio possono essere oggetto di rivendicazione nella misura in cui l’affidatario, violando le obbligazioni risultanti dalla legge e dall’atto costitutivo, abbia confuso i beni costituenti il patrimonio con i propri o ne abbia disposto contro l'interesse della persona fragile che ne è beneficiaria.

La separazione patrimoniale è resa opponibile ai terzi mediante trascrizione contro l’affidatario, qualora nel patrimonio siano compresi beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.

 




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