Viene introdotto l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile, regolato dalle seguenti disposizioni del codice civile:
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Art. 697 Diritti dei legittimari
All’atto di destinazione potranno partecipare, o esprimere il consenso anche successivamente, tutti coloro che sarebbero legittimari ove al momento della costituzione del patrimonio destinato si aprisse la successione nel patrimonio del costituente. In tal caso, finché dura la destinazione al mantenimento, alla cura, alla formazione e al sostegno della persona fragile beneficiaria, gli atti di conferimento di beni nel patrimonio non sono soggetti a riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari. I legittimari, ivi compresi gli eventuali sopravvenuti, possono agire unicamente sui beni del patrimonio che residuano al termine della destinazione.