-  Bianchi Deborah  -  09/11/2010

TELEMARKETING. REGISTRO OPPOSIZIONI ATTIVO A FEBBRAIO 2011? LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDO- Deborah BIANCHI

(segue)
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Il settore del telemarketing ovvero della promozione commerciale via telefono implica il trattamento dei dati personali (cioè i numeri di utenza telefonica pubblicati sull’elenco abbonati) degli abbonati che risultano sugli elenchi telefonici.
Conseguentemente per questo aspetto l’attività del telemarketer viene disciplinata dal Codice Privacy in particolare dall’articolo 130 rubricato “chiamate indesiderate” . 

L’utilizzo del telefono per scopi promozionali può realizzarsi con un operatore-persona fisica o con un risponditore automatico.
Le chiamate con risponditore automatico sono assolutamente vietate salvo il caso in cui vi sia il consenso preventivo del consumatore.
Le chiamate con operatore sono ammesse solo nei confronti di coloro che non abbiano manifestato la loro opposizione in apposito registro, il Registro delle opposizioni introdotto con la legge 166/09 che ha aggiunto all’art. 130 il comma 3 bis, 3 ter e 3 quater.
Questo nuovo strumento è stato adesso istituito con DPR 7 settembre 2010, n. 178 pubblicato in G.U.256 del 2/11/2010 e entrerà in vigore a partire dal 17 novembre 2010. 

REGIME TRANSITORIO
Fino alla data di entrata in vigore del Registro , 17 novembre 2010, resta valida la disciplina prevista dal famoso decreto mille proroghe del 24 febbraio 2009 che autorizza le "telefonate commerciali indesiderate" usando i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005.

Dal 17 novembre 2010 in poi per novanta giorni e comunque fino a quando non sarà effettiva l’attivazione del Registro sarà applicabile il nuovo regime transitorio previsto dall’art. 14 del DPR 178/2010.
Le fasi da eseguire nei novanta giorni previsti sono ben tre (consultazione dei telemarketer, attuazione elementi tecnici di accesso al Registro per i telemarketer, attuazione elementi tecnici per iscrizione degli utenti al Registro). È probabile che non si riesca a rispettare il termine.
In difetto il legislatore ha pensato a un’alternativa. 

L’alternativa al Registro, transitoriamente, è rinvenuta nella disciplina della Base Dati Unica (costituzione, aggiornamento e gestione) utilizzata dai gestori di telefonia secondo il “Protocollo d’intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della base dati unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/Cons. del 29 aprile 2005”.
Si tratta di rivolgersi agli operatori di telefonia che accedono alla Base Dati Unica ovvero alla totalità delle utenze trattate nel nostro sistema telefonico per annotare la propria opposizione in un campo appositamente creato. 

ADDIO REGISTRO?
A causa delle costante mancanza di fondi e per l’assenza di scopo di lucro dettata dalla legge per il gestore del Registro, la gestione delle opposizioni finirà dritta dritta nelle fauci delle onnivore compagnie telefoniche?
Data la previsione del regime transitorio questa ipotesi non appare per niente peregrina.
Le compagnie telco a volte sono esse stesse telemarketer e comunque non risultano il soggetto terzo e imparziale adatto a gestire la banca delle opposizioni.




















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