-  Bianchi Deborah  -  15/02/2011

TELEMARKETING. REGISTRO OPPOSIZIONI. TRA ISTRUZIONI PER L

(segue)

ISTRUZIONI PER L’USO-COME ISCRIVERSI AL REGISTRO
Sono state previste varie modalità, tutte gratuite:
a) compilazione modulo elettronico via web dal sito
http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato
b) chiamando dal numero che si vuole inserire nell'elenco il numero verde 800.265.265 
c) compilazione modulo predisposto dal gestore del registro
per raccomandata a/r all'indirizzo 
“Gestore del registro pubblico delle opposizioni - Abbonati 
- Ufficio Roma Nomentano - Casella Postale 7211 - 00162 Roma"
* oppure per fax al numero 06.54224822
d) inviando un modulo apposito per e-mail all'indirizzo [email protected]


E SE DOPO L’ISCRIZIONE CONTINUANO A CHIAMARE?
Di fatto la legge non prevede un meccanismo tecnico di interdizione delle chiamate. Si prescrive l’applicabilità di sanzioni ma non si prescrive la possibilità di attivare delle tecniche di filtraggio nei confronti del telemarketer che chiami anche utenti iscritti al Registro. Potrebbe darsi infatti che in assenza di provvedimenti di filtraggio, l’operatore commerciale continui comunque a contattare tutti indiscriminatamente. Ovviamente qui si apre lo scenario di un contenzioso infinito tra gli abbonati che devono dimostrare di essere stati importunati da quel determinato operatore commerciale e i telemarketer che faranno di tutto per glissare.

UN CONTROLLORE SENZA POTERI INTERDITTIVI
Il controllo sul funzionamento e sul rispetto della normativa viene affidato al Garante Privacy.
La funzione dell’Authority tuttavia si dimostra monca: può comminare sanzioni ma non ha il potere di ordinare alle compagnie telefoniche l’interdizione di una certa linea telefonica (quella del telemarketer fuori legge) dall’interoperabilità con l’intera utenza nazionale.

Conseguentemente in barba alla previsione di contatti con numero telefonico in chiaro e dovere di informativa, l’operatore commerciale può benissimo agire in modo abusivo senza accedere al Registro e da territori non sottoposti alla normativa in oggetto gabbando lo Stato italiano e le aziende del settore che lavorano in modo serio e trasparente.
Insomma un Registro delle opposizioni senza poteri di interdizione serve veramente a poco.


FONTI NORMATIVE
- Codice della privacy, D.lgs.196/2003, artt.129/130, con modifiche apportate dal Dl 135/2009 divenuto Legge 166/2009
- Dpr 178/2010 (Gu 2/11/2010), Regolamento del registro delle opposizioni in vigore dal 1/2/2011
- Provvedimento Garante Privacy del 19/1/2011




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