-  Mazzon Riccardo  -  04/02/2014

TEMPORALE ESTIVO, PISCINA, MATERIALE INCUSTODITO O PERICOLOSO: CASO FORTUITO E COSE IN CUSTODIA - RM

 Non è stato ravvisato il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità da cose in custodia, nelle seguenti occasioni:

  • verificarsi di un temporale estivo (nel caso di specie, trattandosi di albero che si trovava sul margine di un ampio viale alberato in zona non periferica della città, si è ritenuto ricorressero le condizioni per ritenere sussistente la possibilità per l'ente pubblico territoriale di esercitare un controllo ed una vigilanza effettiva sull'area teatro del sinistro, con conseguente applicazione alla fattispecie concreta del disposto dell'art. 2051 c.c.):

"il verificarsi di un temporale estivo non è da considerarsi "caso fortutito". " (Trib. Milano, sez. X, 20 ottobre 2009, n. 12379, GiustM, 2009, 11, 76 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012);

  • in relazione ad un infortunio occorso ad una bambina che, in una caserma dei vigili del fuoco, era precitata attraverso il foro del pavimento, in corrispondenza delle pertiche utilizzate dai vigili per la discesa alla rimessa degli automezzi (in argomento, la Suprema corte ha rigettato il ricorso proposto affermando che, qualora, come nella specie, la cosa, per sua natura destinata ad essere utilizzata da personale edotto delle caratteristiche della cosa stessa, cagioni un danno a persona estranea, che non conosca o non sia in grado di conoscere quelle caratteristiche, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare che il danneggiato si sia introdotto nei luoghi abusivamente e, comunque, in maniera assolutamente imprevista ed imprevedibile, in modo che l'intrusione si manifesti come circostanza del tutto eccezionale ed autonomamente produttrice del danno, salva l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., sì da ridurre la cosa a mera occasione dell'evento e che, tuttavia, tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente):

"nel caso in cui la cosa in custodia, per sua natura, destinata a essere utilizzata, in maniera riservata, da personale edotto delle caratteristiche della cosa stessa, cagioni danno a persona estranea, che quelle caratteristiche non conosca o non sia in grado di percepire, la responsabilità del custode della cosa è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, che può essere individuato anche nel fatto dello stesso danneggiato. In tale ultima ipotesi, il custode deve provare che il danneggiato si sia introdotto nei luoghi abusivamente e, comunque, in maniera assolutamente imprevista e imprevedibile, sì che l'intrusione si manifesti come circostanza del tutto eccezionale e autonomamente produttrice del danno, in modo da ridurre la cosa a mera occasione dell'evento" (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811, GDir, 2009, 7, 51;) GCM, 2008, 12, 1740); 

  • comportamento della vittima che, pur consapevole del pericolo ed invitata a non aprire una porta difettosa nel sistema di apertura, la apra e ne provochi con questo solo atto lo scardinamento (nella specie, il Supremo Consesso ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale era stato ritenuto - con riguardo ad un giudizio di responsabilità extracontrattuale a carico dell'appaltatore e dell'esecutore dei lavori relativi alla posa in opera di una porta in ferro di un garage che si era sganciata dai sostegni che la reggevano per il difettoso sistema di apertura ed aveva travolto, causandone la morte, una signora - che se un soggetto costruisca o sistemi una porta in modo che si scardini e produca un danno per il semplice fatto di venire aperta, la serie causale riconducibile a tale soggetto non rimane interrotta dal comportamento della vittima che, pur consapevole del pericolo ed invitata a non aprire la porta, la apra e ne provochi con questo solo atto lo scardinamento, non presentando tale comportamento il carattere di atipicità ed eccezionalità):

"il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della "condicio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli art. 40 e 41 c.p. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia; l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione" (Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8096, GCM, 2006, 4; RIML, 2006, 6, 1217); 

  • comportamento del minore, arrampicatosi su una macchina per la distribuzione di oroscopi, sistemata all'esterno di una sala giochi, in quanto era nota l'utilizzazione impropria che, di tale macchina, era solito fare il minore predetto (nell'esempio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva nel caso escluso la responsabilità del custode di una macchina per la distribuzione di oroscopi sistemata all'esterno di una sala giochi dal medesimo gestita, argomentando dalla non pericolosità della stessa e non riconoscendo viceversa rilievo alcuno alla circostanza che fosse "a tutti" nota l'utilizzazione impropria che di tale macchina era solito fare il minore, rimasto danneggiato in conseguenza della caduta della medesima, sulla quale si era "arrampicato"):

"la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia" (Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2004, n. 15429, GCM, 2004, 7-8); 

  • "scivolata" su un gradino della scaletta di una piscina (nella fattispecie, è stato ritenuto che la scivolata su un gradino della scaletta di una piscina non potesse essere considerato evento imprevedibile od eccezionale, con conseguente responsabilità del custode per le lesioni riportate nell'occasione dall'utente);

"in caso di danni cagionati da una cosa in custodia, il danneggiato, ai fini del risarcimento del danno subito, deve provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per interrompere il nesso causale ed essere esonerato dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore esterno estraneo alla sua sfera soggettiva che presenti i caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità" (Trib. Milano 1 luglio 2004, GM, 2005, 5, 1215; GM, 2005, 7/8, 1693; RCP, 2006, 7-8, 1308);  

  • schizzo di calce provocato da altro bambino che giuocava con il danneggiato, nel caso di mucchio di calce bianca, ricoperta di sabbia, lasciato incustodito sul suolo stradale (nell'esempio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali, con riferimento a lesioni riportate da un bambino colpito da uno schizzo di calce, avevano ritenuto ininfluente, al fine di escludere la responsabilità del convenuto, al quale si addebitava di aver lasciato incustodito sul suolo stradale un mucchio di calce bianca ricoperta di sabbia, il fatto che lo schizzo di calce fosse stato provocato da un altro bambino che giocava con il primo):

"in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.), il fatto del terzo e la colpa del danneggiato in tanto escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità" (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1990, n. 4237, GCM, 1990, 5).

 




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