-  Cariello Maria  -  01/03/2013

TOBIN TAX : I TRADERS RINGRAZIANO - Maria CARIELLO

Non ti puoi distrarre un attimo che quatto quatto il Ministro il 21.02.2013, ti pubblica il Decreto in materia di Tobin tax, emanato ai sensi del comma 500 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ma attenzione, a dispetto del nome che farebbbe pensare al Fido amico dell'uomo, si tratta dell'ultima polpetta avvelenata, un ulteriore prelievo per le transazioni su titoli azionari con sede in Italia e con capitalizzazione superiore a 500 milioni.

Viene chiamata Tobin Tax, ma dovrebbe denominarsi I.T.F. – Imposta sulle Transazioni Finanziarie in quanto il campo di applicazione è più esteso, toccando azioni ederivati .

Sono colpiti:

1) i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (Art. 1, comma 491, L. 228/2012),

2) le operazioni su strumenti finanziari derivati e su titoli con sottostante gli strumenti di cui al n. 1) (Art. 1, comma 492, L. 228/2012),

3) le "operazioni ad alta frequenza" (Art. 1, comma 495, L. 228/2012).                             

Dal 1° marzo 2013, l'acquirente è tenuto al pagamento dell'ITF nella misura proporzionale dello:

■0,12% (0,10% dal 2014) se il trasferimento è avvenuto in mercati regolamentati (borse valori ufficiali) e/o sistemi multilaterali di negoziazione

■0,22% (0,20% dal 2014) per gli altri trasferimenti ( in mercati "over the counter")

Per i derivati, l'avvio dell'imposta è previsto per il 1° luglio, con un'aliquota che varia in base allo strumento (futures, covered warrants, warrants): si va da 2,5 centesimi ai 20 euro per gli strumenti meno speculativi e da 12,50 euro a 100 negli altri casi.

Sono colpite anche le operazioni "high frequency", realizzate da super traders della finanza, che rappresentano un terzo dei volumi (qui la tassazione è lo 0,02%).

L'imposta grava sulle transazioni di titoli nazionali ed "è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti". Per "evitare" l'evasione l'imposta colpisce le transazioni di azioni emesse da società nazionali:

◦sia che avvengano all'estero;

◦che ove le parti, anche entrambe, siano non residenti in Italia.

Sono esclusi dal campo di applicazione:

•i trasferimenti della proprietà a seguito di donazione e/o successione;

•le obbligazioni o titoli di debito;

•le emissioni e/o gli annullamenti di azioni e dei predetti strumenti finanziari (cd. "operazioni sul mercato primario");

•i trasferimenti della proprietà di azioni o quote di OICR, incluse le azioni di Sicav;

•le azioni di nuova emissione e le conversioni di obbligazioni in azioni di nuova emissione o per esercizio di un diritto di opzione;

•le assegnazioni di titoli a fronte di distribuzione di utili o di riserve ed anche l'assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di stock options;

•le acquisizioni temporanee di titoli[10];

•i trasferimenti di proprietà di azioni[11] emesse da società la cui capitalizzazione media[12] sia inferiore a 500 milioni di euro.

Sono altresì esclusi i soggetti che si interpongono nelle anzidette operazioni.

Chi liquida e versa l'imposta sono gli intermediari finanziari abilitati (banche, fiduciarie, società d'investimento, ecc.) oppure coloro che intervengono nell'esecuzione delle operazioni.

Nel caso in cui le operazioni avvengano senza intermediari l'imposta deve essere versata dall'acquirente in proprio. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari. Le ITF dei mesi di marzo, aprile e maggio potranno essere versate in via straordinaria entro il 16 luglio 2013.

 

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Esenzioni

Non sono soggette all'ITF sui trasferimenti di azioni nonché dei relativi titoli rappresentativi :

•operazioni con controparte la Ue, BCE, Banche centrali di Stati Ue, banche centrali di altri stati, organismi internazionali esonerati sulla base di accordi multilaterali;

•transazioni di supporto agli scambi da parte dei market makers;

•soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, operazioni per favorire la liquidità di quest'ultima;

•gli enti di previdenza ed assistenza obbligatori pubblici e privati ed alle forme pensionistiche complementari;

•operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'Art. 2359, commi 1, nn. 1 e 2, e 2, codice civile ed anche fra società soggette a comune controllo (c.d. "società sorelle");

•operazioni effettuate nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale;

•operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'Art. 117-ter del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58:

operazioni di successione o donazione, derivati per i rischi cambio, operazioni relative ai derivati sulle azioni estere, alle obbligazioni, ai titoli di Stato, alle valute e agli Etf.

Accertamento fiscale

Ai fini dell'accertamento, applicazione delle sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni in materia d iva (D.P.R. 622/1972)

Applicandosi le sanzioni per omesso o ritardato pagamento nei confronti degli intermediari finanziari abilitati, che rispondono del pagamento dell'imposta,questi possono sospendere l'esecuzione dell'operazione finché non ottengano la provvista.

La ITF non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il provvedimento appena entrato in vigore presta il fianco a diverse considerazioni. Le prime di ordine sistematico: lo Statuto dei diritti del contribuente (Art. 3 della Legge 212/2000) prescrive che "... le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore...". Una norma che entra in vigore il 1° marzo deve essere regolamentata almeno 60 giorni prima ed il Decreto non presenta questa finestra temporale. Il Decreto sottoscritto il 21 febbraio (sette giorni prima dell'entrata in vigore), rimanda ad ulteriori provvedimenti attuativi, cossicchè attendiamoci che l'impianto giuridico-fiscale sarà sottoposto al vaglio delle Commissioni Tributarie.

Nel merito invece, il provvedimento si appalesa inopportuno, se si pensa agli effetti recessivi in termini di volumi di scambi, minor approvvigionamento di risorse da parte delle grandi imprese e ridimensionamento del peso dei titoli italiani nei portafogli degli investitori esteri.

Nel 1984, la Svezia decise di introdurre la Tobin tax, per frenare la speculazione valutaria, cancellata nel 1992 a seguito di un calo del finanziario del 75%. La fallimentare esperienza svedese non ha insegnato niente ?

Inoltre chi realizza molte compravendite e chiude la sua operatività durante la seduta, non è soggetto all'imposta. Il tranquillo investitore che rimane con la sua posizione aperta (overnight) è colpito.

La normativa che millanta un europeismo di prima maniera, in realtà si fonda su presupposti diversi dallo schema di direttiva comunitaria del 12 dicembre. L'imposta viene applicata a tutti gli acquisti di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano. Non conta il Paese dal quale parte l'ordine o il mercato in cui la società è quotata, ma che si tratti di società italiane. In più è fissato un requisito di capitalizzazione: 500 milioni di euro. Il rischio è che a pagare il conto salato siano soprattutto i piccoli trader, piuttosto che le grandi istituzioni finanziarie: nell'era della globalizzazione, per una banca internazionale non è difficile spostare l'operatività da una piazza all'altra, dagli Stati Uniti a Londra, per vantaggi fiscali.

Altro aspetto: questa Tobin Tax congegnata sul criterio della territorialita' della sede legale incentiva le aziende italiane ad effettuare il delisting dal listino italiano e quotarsi all'estero per attrarre investitori.

Cosa ci guadagneremo ? Nulla di buono, assisteremo al moving on (con un bit sposto importi considerevoli) di grandi volumi dal mercato cash verso i derivati (tassabili dal 1° luglio 2013) o da subito, per il mercato tedesco o per la Borsa londinese (anche nordamerica ed oriente), senza contare i rischi per la collocazione dei titoli pubblici. Se la tassa fosse stata applicata su tutti i 27 i paesi membri, si creerebbero utili significativi ma i paesi aderenti sono 11; lo stesso James Tobin, aveva sottolineato l'utilità della Tobin Tax se applicata a livello globale.

Avevamo bisogno di questo ? A gennaio, la percentuale dei senza lavoro è salita all'11,7% ; un anno fa, il tasso di disoccupazione era al 9,6%. Da dicembre a gennaio in termini assoluti il numero dei disoccupati è salito di 110.000 unità, mentre - rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - le persone prive di un impiego sono 554.000 in più. Complessivamente i disoccupati sfiorano i 3 milioni.

Nel ricordare gli odierni dati ISTAT - l'Italia chiude il 2012 con entrate totali che si attestano al 48,1% del Pil dal 46,6% del 2011, le uscite totali salgono al 51,2% dal 50,4% dell'anno precedente; la pressione fiscale sale di 1,4 punti al 44% del Pil, il livello più alto dal 1990; il debito pubblico, salito nel 2012 al 127% del Pil (120,8% nel 2011), il livello più alto dal 1990 e sopra il 126,4% stimato dal governo; il Pil italiano ha un calo del 2,4% a fronte del +0,4% del 2011, - dovremmo avere a mente come le casse dello Stato non sono state svuotate soltanto dalla speculazione, sicchè accanto alla Tobin tax avrebbero dovuto esserci provvedimenti che imponevano efficacemente ed in varia misura a chi ha depredato di restituire.

Ma su questo servirebbe un miracolo.




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