Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  16/03/2023

Torino, assolto da stupro perché la vittima "non urlò": ma per la Cassazione il processo è da rifare

La Suprema corte ha accolto il ricorso della procura generale, il caso coinvolse istruttore della Croce Rossa

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Era stata un'assoluzione clamorosa quella di MR, soccorritore ed istruttore del 118: l'accusa era quella di aver violentato una collega, in una piccola stanza dell'ospedale Gradenigo di Torino utilizzata dai volontari nelle pause di riposo. In primo grado la donna non era stata giudicata attendibile, perché secondo i giudici "aveva detto basta, ma non aveva urlato", non aveva "tradito emotività". Una sentenza che aveva fatto discutere: il giudice aveva addirittura stabilito di trasmettere gli atti in procura per procedere contro la vittima per calunnia. In appello il processo aveva preso una piega completamente diversa: la donna, assistita dall'avvocato Virginia Iorio, era stata riascoltata, aveva confermato tutto e questa volta era stata ritenuta pienamente credibile.

Per i giudici non c'erano dubbi che la violenza sessuale fosse stata commessa e da lei subita. Tuttavia R, difeso dagli avvocati Vittorio Rossini e Cosimo Maggiore, era stato di nuovo assolto: questa volta a salvarlo era stata la tesi della corte sulla "non procedibilità" del reato. Mancava cioè la querela, la volontaria non aveva sporto subito denuncia, quindi lui non era (di nuovo) condannabile. Il sostituto procuratore generale Elena Daloiso, che aveva sostenuto in aula l'accusa contro R, aveva fatto ricorso per Cassazione.  Aveva puntato sul ruolo di "superiore" che R ricopriva all'interno della Croce Rossa. Nonostante si trattasse di un volontario,  un ordine di servizio gli affidava un incarico di organizzazione del lavoro degli altri colleghi, era una sorta di coordinatore regionale, quindi la vittima era, di fatto, una sua sottoposta. E non aveva fatto subito denuncia anche perché timorosa di questa sua situazione, scegliendo poi di sporgerla successivamente: una querela tardiva secondo i giudici del secondo grado. 

Gli Ermellini hanno invece dato ragione alla procura generale: il processo d'appello è ora da rifare, la querela non è stata ritenuta necessaria e quindi il reato è stato giudicato, in questo caso, procedibile d'ufficio. Il fascicolo è tornato a Torino dove sarà assegnato ai giudici di secondo grado di un'altra sezione rispetto a quelli che si erano già espressi. La violenza sessuale sarebbe avvenuta nel 2011. R era in realtà accusato di aver compiuto atti sessuali anche su un'altra giovane collega, una ragazza di soli 19 anni: nemmeno lei aveva sporto denuncia contro di lui. In primo grado il pm Marco Sanini aveva chiesto la sua condanna a dieci anni di carcere.

 




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