-  Bianchi Deborah  -  24/05/2011

TRADING ON LINE E CONTRATTO CONCLUSO VIA INTERNET - Deborah BIANCHI

(segue)
Il sito web abilitato a esercitare trading on line
La Consob ha stabilito le caratteristiche dei siti Internet.
Tali caratteristiche sono assolutamente tassative. I siti che assolvono a una funzione meramente informativa o pubblicitaria non possono essere considerati siti di intermediazione finanziaria. I siti, dunque, per essere qualificati come “finanziari”, devono contenere strumenti di interazione, anche standardizzata, con l'investitore. 

Requisiti tassativi per il trading on line.
I siti devono contenere le informazioni relative ai prodotti e ai servizi di investimento.
I siti devono indicare le modalità con cui contattare l'intermediario al fine di ricevere proposte contrattuali relative a prodotti finanziari e servizi di investimento.
I siti devono contenere strumenti attraverso i quali i clienti possano stabilire un contatto con l'intermediario (ad esempio, percorsi guidati).
I siti devono contenere proposte contrattuali standardizzate e modalità per adesione che rispettino le regole di perfezionamento del contratto telematico (ovvero la firma elettronica oppure la ricevuta dell’accettazione del proponente attestante l’avvenuta transazione). 

La posta elettronica per il trading on line
Secondo la Consob le comunicazioni di posta elettronica possono considerarsi appartenenti all’esercizio dell’attività di trading on line quando la mail non si limita unicamente a informare l’utente ma è diretta a intrattenervi contatti commerciali.
Le funzioni della posta elettronica del trading on line sono essenzialmente due:
-inviare messaggi e documenti a contenuto sia informativo che promozionale o negoziale agli investitori;
-dialogare con gli investitori, anche con comunicazioni individualizzate.




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