-  Valeria Cianciolo  -  21/04/2016

Trascrizione posticipata del matrimonio ebraico – di Valeria Cianciolo

La disciplina del matrimonio ebraico con effetti civili, è adesso interamente contenuta nell"art. 14 della L. 101/89.

Contiene il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico a condizione che siano espletate le previste formalità civili pubblicazioni nella casa comunale, presenza di un ministro di culto nominato dalle Comunità e dall"Unione avente la cittadinanza italiana , trascrizione nei registri dello stato civile.

L"Intesa pone in rilievo il carattere religioso della celebrazione, attuando un rinvio alla legge ed alle usanze ebraiche ed attribuendo un ruolo rilevante alla volontà dei nubendi di fare conseguire alla cerimonia religiosa gli effetti civili.

La sentenza del Tribunale di Milano (in calce all'articolo) offre l'opportunità di capire qualcosa in più.

Fin dal 1929 gli ebrei non avevano mancato di esprimere la loro disapprovazione per la disparità di trattamento - definita "umiliante" - che si veniva a realizzare con il Concordato con la Chiesa cattolica, che attribuiva ai cittadini di questa fede la possibilità di scegliere quale fra le due leggi, tra quella civile e quella canonica, e avrebbe regolato tutte le vicende del loro matrimonio, mentre tale opzione non era disponibile per i fedeli delle confessioni di minoranza, che si trovavano così obbligati ad impostare il proprio matrimonio sulla base della legge civile, indipendentemente dalle specifiche convinzioni religiose di ciascuno. L'ebraismo italiano da allora rivendicò la parità di trattamento con la Chiesa cattolica, sostenendo che, se lo Stato riconosceva gli effetti civili al matrimonio religioso cattolico, pur lasciando che questo continuasse ad essere regolato - soprattutto per quanto concerne il riconoscimento delle cause d'invalidità - dalle nonne dell'ordinamento canonico, analoga facoltà dovesse venire riconosciuta anche alla confessione ebraica, la cui tradizione giuridica in materia matrimoniale, poteva vantare una costruzione normativa altrettanto solida di quella della Chiesa cattolica.

La legge 8 marzo 1989 n. 101 ha dato attuazione nello Stato all"Intesa tra la Repubblica italiana e l"Unione delle Comunità israelitiche italiane, stipulata il 27 febbraio 1987.

Principio ispiratore dell"Intesa, da parte ebraica, è stato di tendere quanto più possibile all"equiparazione con lo status giuridico proprio della Chiesa cattolica, in quanto "religione più favorita".

Molte disposizioni della legge 101/89 rispecchiano questa tendenza dell"ebraismo ad assicurarsi una disciplina affine a quella prevista per i cattolici, dalla tutela penale, all"assistenza spirituale nelle c.d. comunità separate, al regime giuridico degli edifici di culto, fino ad arrivare alla normativa sul matrimonio.

Celebrato il matrimonio, il procedimento di attribuzione degli effetti civili si svolge in maniera similare a quello concordatario. Differentemente da quanto previsto dalle altre intese, ed in maniera analoga al ministro di culto cattolico, il rabbino, al termine della funzione religiosa, dovrà procedere alla lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile che recitano i diritti ed i doveri dei coniugi.

La somiglianza tra il matrimonio ebraico e quello concordatario è accentuata dalla presenza di un ulteriore elemento: la possibilità concessa ai coniugi in maniera esplicita dal quarto comma dell"art. 14 della legge 101/89 di rendere al ministro di culto "le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell"atto di matrimonio", ossia quelle concernenti la scelta del regime dei rapporti patrimoniali (art. 162 comma 2° cod. civ.).

Al termine della celebrazione, il rabbino deve redigere l"atto di matrimonio in doppio originale con tutte le indicazioni richieste nel comma 5 dell"art. 14 L. 101 /1989. Questo dovrà poi essere trasmesso, unitamente ad uno dei due nulla osta rilasciati dall"ufficiale di stato civile nella fase di sua competenza precedente la celebrazione, entro cinque giorni, all"ufficiale di stato civile del comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio che, a sua volta, se non riscontrerà delle irregolarità, lo dovrà trascrivere entro 24 ore, dandone notizia al ministro di culto.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la trascrizione da parte del pubblico ufficiale comporterà solo delle sanzioni a suo carico, ma il matrimonio avrà effetti civili dal momento della celebrazione.

Manca, invece, nella L. 101/89 qualsiasi riferimento alla "trascrizione tardiva", istituto previsto in origine per il matrimonio canonico-concordatario dall"art. 14 della L. 27.05.1929, n. 847 e attualmente regolato dall"art. 8.1, c. 6, della L. 25.03.1985, n. 121, che consente alle parti in tutti i casi in cui l"atto di matrimonio non sia stato trasmesso entro il termine di 5 giorni dalla celebrazione, di recuperare in un secondo momento gli effetti civili del matrimonio canonico che decorreranno comunque dalla data della celebrazione.

In ipotesi di matrimonio ebraico, la trascrizione tardiva non è applicabile poiché non prevista nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario.

La cosiddetta "trascrizione tardiva" è, «un istituto tipico del diritto concordatario, e andrebbe più esattamente definita "trascrizione a richiesta degli sposi» , dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non è stata impedita da un vizio nel normale iter, ma non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai quali l'ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo di tempo, la possibilità di mutare, opinione, trascrivendo "tardivamente" - ma anche in questo caso con effetti retroattivi - il matrimonio religioso a suo tempo celebrato.

E" questa l"ipotesi presa in considerazione dal Tribunale meneghino.

Nel silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa dall"Accordo del 1984 per la confessione cattolica –, è invece ammissibile una "trascrizione riparatrice", ossia, il porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all"unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall"inizio, l"intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili (e ciò è provato producendo la richiesta di nulla osta all"Ufficiale dello Stato Civile, prima dell"unione, come nel caso di specie.

 

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 febbraio 2016 (Pres. E. Manfredini, est. G. Buffone)

rilevato che

nel caso di specie, allo stato la domanda può essere accolta: infatti, i ricorrenti hanno prodotto, ai fini della delibazione di cui si è detto: a) il certificato anagrafico dello stato, da cui risulta il lo stato ancora "libero"; b) la dichiarazione dei coniugi, firmata personalmente, nel senso di richiedere la trascrizione posticipata così manifestando il consenso attuale all"unione con effetti civili; rilevato che …., nato a Milano il …., e …., nata a Milano il …, hanno contratto matrimonio in data ….2014, ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 8 marzo 1989 n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;

Il Rabbino Capo e Ministero di Culto, …., ha predisposto atto all"uopo necessario per trasmettere l"atto di matrimonio all"Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, per la trascrizione nei registrati civili; trasmissione programmata con atto del .. ottobre 2014; la trasmissione non è, però, poi avvenuta nel termine previsto dalla legge (di 5 giorni) per "indisposizione del Rabbino e l"inizio della festività di Sukkot (delle Capanne)" (v. dichiarazione dello stesso rabbino, del … settembre 2015);

con istanza del .. settembre 2015 (e, cioè, dopo un anno dal matrimonio) i coniugi hanno richiesto la trascrizione tardiva del vincolo coniugale: l"ufficiale dello Stato Civile, con atto del 21 settembre 2015, ha rifiutato la trascrizione dell"atto di matrimonio rilevando il superamento del termine massimo di 5 giorni;

con decreto dell"1 dicembre 2015, il Tribunale ha invitato i ricorrenti ad allegare la prova, all"attualità, del consenso al matrimonio e dello stato libero, ritenuto che  l"atto di matrimonio non risulta mai trasmesso dal rabbino all"Ufficiale dello Stato Civile, così dovendosi rilevare un effettivo vizio sostanziale nel procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la trascrizione del vincolo coniugale;

l"atto di matrimonio stesso, d"altro canto, risulta effettivamente celebrato in data 5 ottobre 2014, nel rispetto delle formalità previste dalla legge regolativa dell"unione e alla presenza di quattro testimoni maggiorenni; ai sensi della legge 101 del 1989, il matrimonio celebrato con rito ebraico è suscettibile di produrre effetti civili nell"ordinamento interno a condizione che sia trascritto nei registri dello Stato Civile e che, in particolare, la trasmissione dell"atto matrimoniale avvenga entro il termine di 5 giorni dalla celebrazione: in tal caso, il procedimento di trascrizione assume un valore di particolare importanza poiché, come evidenzia la Dottrina, in questo caso la trascrizione ha efficacia costitutiva ex tunc;

nel caso in cui la trasmissione dell"atto matrimoniale avvenga decorso il termine di 5 giorni, parte della Dottrina, pertanto, stima non ammissibile la trascrizione cd. tardiva reputando, peraltro, tale istituto non previsto nella legge del 1989 e non estensibile analogicamente guardando a casi simili, tenuto conto del carattere eccezionale della previsione; d"altro canto, altra Dottrina propende per l"ammissibilità della trascrizione successiva alla scadenza del termine, se non altro là dove il superamento del termine stesso dipenda da cause non imputabili agli sposi;

sul punto, autorevolmente, taluni hanno evidenziato la cd. "trascrizione tardiva" è un istituto tipico del diritto concordatario (v. art. 8 dell"Accordo del 18.2.1984), e andrebbe più esattamente definita "trascrizione a richiesta degli sposi", dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non è stata impedita da un "vizio" nel normale iter, ma non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai quali l'ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo di tempo, la possibilità di mutare opinione, trascrivendo "tardivamente" - ma anche in questo caso con effetti retroattivi - il matrimonio religioso a suo tempo celebrato; nei sensi sopra ricordati, a parere di questo Tribunale, la trascrizione tardiva non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; ciò nondimeno, esclusa l"ipotesi della trascrizione tardiva – nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile quella che la Dottrina definisce "trascrizione con effetti ex tunc", ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l"organo preposto nel procedimento di mera trasmissione: a parere di questo Ufficio, nel silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa dall"Accordo del 1984 per la confessione cattolica –, è invece ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all"unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall"inizio, l"intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili (e ciò è provato producendo la richiesta di nulla osta all"Ufficiale dello Stato Civile, prima dell"unione, come nel caso di specie);

• nel caso di trascrizione posticipata, in ogni caso, gli effetti della trascrizione ex tunc non sono suscettibili di recare pregiudizio ai terzi che mantengono gli eventuali diritti acquisiti; rilevato che • nel caso di specie, allo stato la domanda può essere accolta: infatti, i ricorrenti hanno prodotto, ai fini della delibazione di cui si è detto: a) il certificato anagrafico dello stato, da cui risulta il lo stato ancora "libero"; b) la dichiarazione dei coniugi, firmata personalmente, nel senso di richiedere la trascrizione posticipata così manifestando il consenso attuale all"unione con effetti civili;

P.Q.M.

Ordina all"ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione del matrimonio contratto da …. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

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