-  Mazzon Riccardo  -  31/10/2016

Trib. Benevento, 27 ott. 2016, rel. Quirino Caturano: nome al nascituro e vicinanza al feto nella coppia in disaccordo - Riccardo Mazzon

Il Tribunale di Benevento ha recentemente decisa una questione  relativa al diritto di imposizione del nome del nascituro nel conclamato disaccordo della coppia non coniugata, una volta giunta la dissoluzione della convivenza: il relatore ha differenziato, non solo a livello descrittivo, la nozione di diritto al prenome (o nome in senso proprio), a seconda che sia guardata dal lato di chi deve riceverlo (il bambino) o di chi lo impone; il decreto si occupa anche della questione del diritto del padre di essere vicino alla ex compagna ovvero di far sentire la sua presenza al feto nei giorni che precedono la sua venuta alla luce.

TRIBUNALE di BENEVENTO Il Tribunale di Benevento, nelle persone dei Magistrati: dott. Rocco Abbondandolo Presidente dott. Quirino Caturano Giudice rel. dott. Pietro Vinetti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente DECRETO -EX ARTT. 336 E 38 DISP. ATT. C.C. - nel procedimento n. 3509/16 Reg. gen., riservato per la decisione.

1. Avanzato sotto le volte degli artt. 38 disp. att. c.c. e 316 c.c., il promosso ricorso esige che siano ragionati almeno i seguenti problemi: (i) la consistenza e la tutelabilità della posizione soggettiva accampata, in confronto alla gestante, dalla figura paterna durante la fase che precede l"evento della nascita nonché (ii) la spettanza del potere di imposizione del prenome al neonato.

2. Con più particolareggiato discorso, gli è che il ricorrente …… ha agìto sul motivo portante che, conclamata la dissoluzione della affectio con la resistente - già sua compagna per un certo tratto -, questa gli avrebbe inibito di accompagnare la fase di gestazione del feto che porta in grembo, in violazione di quello che il primo è qui venuto additando come un proprio naturale diritto, e che, in particolare, ritiene gli spetti nella spesa veste di padre futuribile del conceptus. È venuto reclamando, di conserva e sotto questo iniziale versante, un energico intervento che, per il medio della autorità giudiziaria, sortisca l"effetto di piegare in qualche modo la energica opposizione manifestata dalla donna nel permettergli di manifestare i sensi di una incipiente e appena destata vocazione di paternità; quindi, di consentirgli - badando al sodo - di compiere attività tra le quali ha incluso il presenziare in occasione delle periodiche visite di controllo cui la …… si sottopone, nonché di essere attinto da aggiornate notizie relative allo stadio di evoluzione della gravidanza, come pure, in fine, di "potere offrire il suo sostegno morale ed economico" ancor prima dell"evento allietante.

3. Non ha peraltro mancato di riversare tra le ragioni di doglianza un insistìto riferimento alla simultanea preoccupazione che la già detta …….., pur avendogliene fatta promessa, avrebbe ricusato, dal momento in cui fu certo che il legame sentimentale tra i due fosse giunto ad un punto di irreversibile incrinatura, di lasciargli imporre il prenome del nascendo, nome che egli, nelle sue aspirazioni, avrebbe voluto (come ancor vorrebbe) si identificasse in quello del proprio genitore. Di qui, la addentellata richiesta di "consentire che il padre del nascituro possa scegliere il nome da dare allo stesso".

4. Nessuna delle spinte richieste sembra attingere la soglia della rilevanza giuridica; al di là dello spessore che si intenda riservare al dubbio che, preliminarmente, la resistente - per vero, da quel che si apprende, in un passato non remoto già impegnata in una precedente e pur essa naufragata relazione con una terza persona - è venuta nutrendo circa la effettiva patente di paternità di cui si è fregiato il …... Il complesso delle considerazioni che seguono consente, infatti, di sorvolare su una netta presa di posizione al riguardo, peraltro esulante dall"ubi consistam del procedimento.

5. Quanto alla prima domanda, essa si muove sulla idea di fondo della marginalizzazione e dello svilimento dell"ambizione del …….. di esternare, sin da questa fase vitale della soggettività in itinere, il sopra descritto desiderio, covato ma soffocato dall"atteggiamento, ritenuto dispotico, della ……...

5.1. Sennonché, appare francamente imprecisabile (e infatti, sul punto, lo scritto introduttivo è affatto silente) a quale paradigmatica situazione soggettiva attiva debba saldarsi la inclinazione venuta vantando dall"istante nei diretti confronti della resistente, còlta, quindi - a voler rimanere accosti al conio della difesa in menzione - nella veste di titolare di una obbligazione o, più verosimilmente, di un obbligo (attesa la prevalente connotazione a-patrimonialistica del suo oggetto).

5.2. Per vero, un simile cimento ricostruttivo sarebbe destinato ad arenarsi a fronte della difficoltosa coercibilità (connotato immanente ad ogni regola giuridica di condotta) che, anche sub specie di tutela in forma specifica, dovrebbe presidiare - affinché possa seriamente essere calata in giudizio - simile, teorica posizione di vantaggio, una volta che, pur professatane in linea astratta la esistenza, dovesse essere trasgredita. In particolare, non vi è modo di prestabilire, già a monte, la prestazione (nelle sue cadenze temporali, come nelle relative modalità) cui sarebbe tenuta la gestante, nè le forme con cui assicurarne la cogenza nella eventualità in cui questa manifestasse, come ha già chiaramente manifestato in sede costitutiva, la intenzione di sottoporsi a visita medica in tutta libertà, vale a dire senza trovarsi nella opprimente condizione di subire o anche solo di tollerare la presenza di colui nel quale vede oramai , come ha dedotto, poco più che un estraneo.

5.3. Come è intuitivo, al fine di permettere al futuro padre di accompagnare il processo di crescita della nascente creatura ancor prima che questa emetta il primo vagito, si sarebbe costretti, nella viva opposizione della madre, a doverne conculcare in più di un profilo la relativa sfera soggettiva, venendo indiscutibilmente in rilievo profili personalissimi dell"individuo, sino al punto da sfiorarne la intangibilità: tali cioè da rendere inverosimile, una chiave di rappresentazione più concreta, l"imposizione dell"accompagnamento o di incontri con altri in occasioni sanitarie. Si tratterebbe, con parole nuove solo in parte, di incidere o di sacrificare, attraverso la forza di un comando giudiziale, la sfera di libertà personale di chi attraversa, per giunta, una delicatissima fase esistenziale, postulante il mantenimento di equilibrio e di serenità. Senza trascurare che, come si apprende dalla lettura dello scambio di talune conversazioni tra gli odierni litiganti, colui che (a conoscenza di notevoli dettagli della resistente e della relativa famiglia) in quei mai rinnegati messaggi sembra rispondere al nome del ……… e del cui "sostegno morale" la ….. dovrebbe pur valersi, non si è trattenuto dall"apostrofarla con parole sferzanti; con ciò trasmettendo l"idea di operare questi una artificiosa scissione tra la ……. madre ospitante il frutto del concepimento (e in quanto tale, almeno in apparenza, meritevole della sua vicinanza e delle sue cure) e la medesima …….. intesa come persona che, in sé sola considerata, non manca di attirare gli sprezzanti giudizi che (al di là della vicendevole ascrizione di colpe, che non ha senso ora nemmeno riesumare) le riserva l"istante.

6. Quel che precede, peraltro, pone il non infondato dubbio circa la pertinenza del rito in concreto prescelto: se cioè il diritto astrattamente affermato dal ….., implicando un antagonismo tra due parti, si prestasse ad essere rettamente processato nelle forme del procedimento camerale e non, piuttosto, in quelle più acconce del giudizio contenzioso di cognizione (in tesi, anche sommaria, ma) ordinaria. Sul punto si tornerà a breve.

7. Si viene, adesso, a quel lato del contendere interrelato al problema, poco di sopra premesso, del prenome da imporre al nascituro e, in particolare, alla individuazione del soggetto - nella prospettiva del ricorrente, esso medesimo soltanto - cui dovrebbe essere consentita la esclusiva del privilegio di scegliere l"appellativo del futuro bambino, anche nel conclamato dissenso di colei che sta per partorirlo.

8. Nei suoi termini generali, il tema de quo si presta ad essere teoricamente dragato da almeno una duplice specola.

8.1. Si può cioè considerare quello al nome ora come insopprimibile diritto di (ciascuno di) riceverne uno, ora in chiave di diritto di dare un appellativo.

8.1.1. Nella prima variante, il nome, in quanto contrassegno di una identità autonoma, si pone in guisa di diritto della personalità o di status, atteggiandosi a strumento linguistico di identificazione di un soggetto di diritto e, quindi, di distinzione di esso rispetto ad altri, all"interno e non solo all"esterno della comunità famigliare. Principale elemento della soggettività, il tratto onomastico si staglia a condizione affinché un soggetto possa essere considerato centro di imputazione di predicati e qualifiche giuridicamente rilevanti. In tal senso, il segno nominale che, nella previsione dell"art. 6 c.c., si scompone per ricomporsi nella connessione del prenome (o appellativo individuale) e del cognome, costituisce il punto di riferimento di una situazione ricostruibile in termini di indeclinabile diritto, spettante ab imis ad ogni persona e quindi ad ogni bambino (cfr. art. 7 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).

8.1.2. Sennonché, non è tanto in funzione del riconoscimento di questo diritto (comunque garantito dal sistema ricevuto [cfr. art. 294 Ord. Stato civ.]) che sembra battersi il ….

9. È, piuttosto, al fine precipuo di soddisfare una aspirazione di stampo squisitamente personale (desumibile dalla richiesta di "consentire che il padre del nascituro possa scegliere il nome da dare allo stesso", in conformità a quello dell"ascendente e in attuazione di un asserita promessa ricevuta dalla resistente), che egli ha agito.

10. Anche a voler astrarre dalla pertinenza delle forme di tutela domandata, si tratta comunque di stabilire se, prescindendo dalla serietà o vincolatività di una promessa di tal fatta e della prova della sua esistenza, egli possa efficacemente professarsi come l"esclusivo detentore del potere di scelta i materia o se essa si debba ritenere condivisa con la ulteriore figura genitoriale (salvo scovare i rimedi nella ipotesi di disaccordo).

11. Ebbene, l"attribuzione del prenome, disciplinata dagli artt. 29-36. D.P.R. 396/2000, spetta a colui che rende la dichiarazione di nascita davanti all"ufficiale dello stato civile (art. 29).

12. Del resto, sebbene tale dichiarazione possa essere resa anche da un soggetto diverso dal genitore (operante a mo" di nuncius), essa, nel conio dei principi della parità delle posizioni all"interno della famiglia (quale che sia la relativa conformazione), spetta a entrambi i genitori, trattandosi di una di quelle "questioni di particolare importanza", per le quali gli artt. 316 e 38 disp. att. c.c., esigono l"accordo dei medesimi e, in difetto, l"intervento del Tribunale (cfr. Cass. 9339/97).

13. Qui giunti, è venuto il momento di chiarire che il Collegio si accinge a delibare, sotto questo profilo, la domanda proprio e solo entro i limiti in cui essa sembra assumere una residua valenza, in rapporto cioè ad una questione di particolare importanza (per il minore futuribile); dovendo escludersi che possa occuparsi, nelle promosse forme, direttamente della pretesa del …… al riconoscimento di un asserito diritto a dare al bambino il nome che già fu di suo padre.

14. Riprendendo, infatti, un discorso già avviato, si precisa che, nella diversa accezione, il "diritto" al nome rimonta, piuttosto, alla idea di una (congiunta) esplicazione della responsabilità genitoriale, piuttosto che ad una forma di esercizio di un diritto solitariamente spettante in capo al genitore (Cass. 3060/81, spec. in parte motiva).

15. Non vi è molto altro da aggiungere, in disparte quello che brevemente segue.

16. Se, cioè, la scelta del nome è estrinsecazione della (un tempo potestà, oggi) responsabilità genitoriale, è evidente che questa sorge non all"atto del fidanzamento né in quello del matrimonio o del concepimento, ma unicamente con la nascita della nuova creatura.

17. Ne viene, di conserva, che eventuali accordi anteriori (asseriti, più che asseverati), in quanto conclusi tra soggetti non legittimati, ed aventi ad oggetto diritti indisponibili, saranno da considerarsi nulli e insuscettibili di essere coattivamente eseguiti.

18. Nel prendere quindi atto - da un canto - della radicale divergenza di opinioni tra le parti circa la titolarità del potere di imposizione del nome e - dall"altro - della impossibilità, per superare detto conflitto, di affidarsi al criterio basato sull"accordo asseritamente raggiunto, vi è ragione di demandare la soluzione a quanto previsto dal secondo periodo del secondo capoverso del citato art. 316 c.c..

19. Epperciò, avuto riguardo (i) alla complessiva condotta - anche stragiudiziale - del ……….. (denotante una ancora immatura capacità di controllo della propria sfera emotiva nei rapporti con la ……….: ciò che viene emergendo anche dall"esame dei tabulati riproducenti i colloqui a distanza intrattenuti con questa), (ii) alla ribadita inidoneità a produrre effetti di ogni accordo sul nome, ove mai effettivamente intercorso, (iii) alla constatazione che all"istante sembra interessare in via esclusiva che il nome del conceptus sia forgiato nel calco di quello dell"ascendente paterno (non risulta neppure che ne abbia a cuore altri, idonei per un sesso o per l"altro), si può concludere nel senso che spetti alla esclusiva scelta della resistente la imposizione del nome al figlio.

20. Il governo delle spese di giudizio, connotato da una innegabile valenza contenziosa, segue il canone regolativo della soccombenza.

21. Al lume di quanto si è sin qui venuto illustrando in punto di scarsissima plausibilità dei postulati difensivi, ricorrono, infine, gli estremi per la condanna del …….., peraltro domandata espressamente dalla Silvestri, al pagamento dell"importo di cui in dispositivo, ai sensi dell"art. 96 c.p.c., che si liquida come in dispositivo, avuto riguardo al tipo di azione e alla condizione soggettiva della resistente.

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso;

2) condanna l"istante ……… al pagamento delle spese di lite, che quantifica in Euro 1.500,00, per onorario, Euro 100,00 per spese, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione;

3) letto l"art. 96 c.p.c., condanna il predetto ………. a corrispondere, in favore di ………, l"importo pari a quello liquidato a titolo di onorario al capo che precede;

4) manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2016.

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE




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