-  Redazione P&D  -  03/06/2008

Trib. Bologna, 31 maggio 2008, proc. n. 2281/08 R.G., giud. mon. Costanzo - MANCATA CONVALIDA DEL DECRETO PREFETTIZIO DI ALLONTAMENTO DI CITTADINO COMUNITARIO

 

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento n. 2281/08 R.G. relativo a RADEC Romand.

 

DECRETO

 

Il giudice, sentite le parti, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

1.

Il signor RADEC, di nazionalità slovena, è cittadino comunitario. Si applica pertanto il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 come modificato dal d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32.

2.

Oggetto immediato del presente giudizio di convalida è il provvedimento 30 maggio 2008 del Questore di Venezia col quale viene messo in esecuzione a norma dell’art. 20, 11° co., d.lgs. n. 30/2007 il decreto prefettizio di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Trattandosi di provvedimento (accompagnamento immediato alla frontiera) incidente sulla libertà personale occorre esaminare anche il decreto 4 aprile 2008, notificato il 30 maggio 2008, col quale il Prefetto di Roma ha disposto l’allontanamento immediato del cittadino comunitario e che potrà essere oggetto di autonoma e diretta impugnazione a norma dell’art. 22, d.lgs. n. 30/2007.

3.

L’art. 20, d.lgs. n. 30/2007 stabilisce che la limitazione del diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea può essere limitato con apposito provvedimento (di allontanamento) soltanto per:

motivi di sicurezza dello Stato;

motivi imperativi di pubblica sicurezza;

altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

4.

Nel caso di specie, il Prefetto di Roma non ha ritenuto di fissare il termine entro il quale il destinatario del provvedimento avrebbe dovuto lasciare l’Italia (art. 20, 1° co., d.lgs. n. 30/2007: v. anche il 12° co. del medesimo articolo, relativo al caso in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato) ma ha disposto l’allontanamento immediato.

5.

A norma dell’art. 20, 11° co., d.lgs. n. 30/2007 l’allontanamento è immediatamente eseguito dal questore solo se fondato su motivi di sicurezza dello Stato (nella specie, neppure invocati) o su motivi imperativi di pubblica sicurezza (ai quali si richiama il decreto 4 aprile 2008 del Prefetto di Roma). 

Questo il testo della disposizione richiamata: <<Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286>>.

6.

L’art. 20, 3° co., d.lgs. n. 30/2007 precisa che i motivi imperativi di pubblica sicurezza si hanno solo <<quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza>>; la norma aggiunge che <<Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere>>.

Per altro verso, il principio di proporzionalità richiamato dall’art. 20, 4° co., d.lgs. n. 30/2007 riguarda anche la qualificazione dei motivi posti a base del provvedimento e le modalità di messa in esecuzione (per i motivi <<non imperativi>> non è prevista l’immediata esecuzione ad opera del Questore ma la fissazione del termine).

7.

Nel caso di specie, esaminata la motivazione del decreto prefettizio, non si ravvisano i presupposti che giustificano l’immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento a norma dell’art. 20, 11° co., d.lgs. n. 30/2007 (cfr. Trib. Roma, decr. 28 marzo 2008) , considerato che:

a) al tempo in cui il decreto prefettizio è stato emesso non risultavano condanne penali (neppure non definitive) a carico del signor Radec;

b) prima di allora il signor Radec, che ha dichiarato di essere entrato in Italia tre anni fa, non era mai stato destinatario di provvedimento di allontanamento; i precedenti dattiloscopici riportano le seguenti date: Abano Terma 31 gennaio 2008, venezia 6 febbraio 2008, Venezia 29 febbraio 2008, Roma 9 marzo 2008, Roma 31 marzo 2008 [dopo pochi giorni verrà emesso il decreto prefettizio], Venezia 13 aprile 2008 [a quella data il decreto prefettizio non fu messo in esecuzione], Udine 23 aprile 2008, Venezia 28 maggio 2008 [data dell’arresto in flagranza] ;

c) i fatti non circostanziati ma solo genericamente indicati nel decreto prefettizio non sono sufficienti ad integrare l’ipotesi della minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica e tale da determinare l’ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza: in ordine al fatto del 6 febbraio 2008 (denuncia da parte della Questura di Venezia in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa: astrattamente il più grave tra i fatti indicati), presentato dal signor Radec come la reazione difensiva all’aggressione violenta da parte di due macedoni, non si ha notizia di provvedimenti giudiziari né si conoscono le circostanze nelle quali esso è maturato; il fatto dal 14 febbraio 2008 (contestazione di ubriachezza da parte della Questura di Venezia) è trascurabile in questa sede; il fatto del 9 marzo 2008 (denuncia a piede libero da parte della Polfer di Roma per minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere) non è circostanziato (il signor Radec, che vive in strada, in udienza ha dichiarato di essere stato controllato mentre era ubriaco e di essere stato trovato in possesso di un piccolo coltellino);

d) il decreto prefettizio è stato emesso dopo che il signor Radec (sin a quel momento non toccato da ordini di allontanamento) è stato rintracciato il 31 marzo 2008 da personale della Polfer di Roma Termini sprovvisto di validi documenti: ma tale circostanza non giustifica di per sé l’allontanamento immediato (in udienza il signor Radec ha dichiarato di aver subito anni fa, a Napoli, il furto del passaporto);

e) l’unica condanna penale (per lesioni, rissa, porto abusivo di armi: v. la posizione giuridica che richiama gli artt. 582, 585, 588, 699 c.p.) subìta dal signor Radec, inidonea però a giustificare l’allontanamento immediato di cui si discute perché relativa ad un fatto (28 maggio 2008) di circa due mesi successivo al decreto del Prefetto di Roma (cfr. l’art. 20, commi 3° e 4°, d.lgs n. 30/2007), si è tradotta nella pena della multa di euro 200,00 applicata su accordo tra le parti (patteggiamento: sentenza 30 maggio 2008 n. 6243): il giudice monocratico di Venezia-Mestre, che pure aveva convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere, all’esito del giudizio direttissimo ha disposto la rimessione in libertà.

In conclusione, non si ravvisano i presupposti per l’immediata esecuzione. Ne consegue il rigetto dell’istanza di convalida del provvedimento del Questore.

P.Q.M.

NON CONVALIDA il provvedimento 30 maggio 2008 emesso dal Questore di Venezia nei confronti di ROMAND Radec.

Bologna, 31 maggio 2008 ore 17.05                        Il giudice

                                                                         Antonio Costanzo

 

 




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