-  Peron Sabrina  -  21/01/2010

Trib. Milano, 8 luglio 2009 – Pres. C. De Sapia – Est. S. Rosa, I LIMITI NELLE CITAZIONI DELL'OPERA ALTRUI – Sabrina PERON

Ai sensi dell’art. 70 L.A. (l. 633/1941) “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. La stessa norma (al comma 3) statuisce altresì che “il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.

L’art. 70 L.A. risponde all’esigenza di proteggere l’esercizio del diritto di critica, inteso quale libera possibilità di discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici di qualsiasi opera ( App. Milano. 25.01.2002, AIDA 2001 801).
Ciò posto questa norma, dacché prevede fattispecie di libertà di utilizzazione, viene considerata di natura eccezionale, perché “deroga all’insieme di norme dirette a tutelare nel modo più efficace possibile i diritti degli autori delle opere letterarie ed artistiche, ed appaiono di stretta interpretazione” (App. Milano, 21.03.2000, AIDA, 200, 930).
Ne segue, come osservato anche dal Tribunale di Milano nella sentenza che qui si pubblica, che “il diritto di citazione non abilità all’intera riproposizione delle opere protette”, difatti l’art. 70 L.A. consente la riproduzione solo parziale dell’opera e, reciprocamente, esclude qualsiasi riproduzione che interessi l’opera nella sua integrità.
In questo contesto, ad esempio, è stata ammessa la liceità della “riproduzione di brani di testi letterari di opere di un complesso musicale in un volume interamente dedicato ad esso”, che selezionava alcune delle sue “canzoni più significative (nella specie trenta su centosessanta)” e dedicava a ciascuna un capitolo in cui presentava l’opera, la collocava storicamente nel quadro della produzione musicale del complesso, ne esponeva il contenuto, ne citava un brano in lingua originale inglese (e nella traduzione italiana); ed, infine, esprimeva una valutazione dell’opera tutt’altro che celebrativa ed agiografica ed anzi talvolta fortemente critica (Trib. Milano, 10.02.2000, AIDA 2000, 882).
Inoltre, affinché la citazione sia consentita è necessario che non si ponga in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’opera citata. Anche la ricorrenza dello scopo di critica non è pregiudicato dal otto che la citazione avvenga all’interno di un’opera immessa nel mercato a pagamento.
Infine si ricorda che “la riproduzione fotografica di un’opera pittorica non rientra nella categoria delle utilizzazioni libere previste dall’art. 70 l. 633/41, che, riferendosi a brani o parti di opera, è operante solo per le riproduzioni parziali (il c.d. particolare) e non per quelle che riproducono per intero l’opera dell’arte figurativa” (Cass., 19.12.1996, n. 11343, FI, 1997, I 2555; conforme anche Cass., 07.03.1997, n. 2089, FI, 1997, I, 1053, secondo la quale la “riproduzione a fini illustrativi di opere protette, non costituendo citazione per scopi di critica, discussione o insegnamento, non rientra fra le utilizzazioni libere”).


Ciò posto, il Tribunale di Milano ha preliminarmente osservato come l’uso letterario e – in genere – “creativo” della citazione non possa “ragionevolmente, essere divietato e – di fatto – è largamente in uso nei più svariati settori (anche musicale e cinematografico, ad es.)”. Inoltre ha osservato come la fattispecie sottoposta al suo esame avesse ad oggetto un “romanzo sostanzialmente strutturato sui ricordi del protagonista, impegnato a ricostruire l’integrità della propria memoria dopo un grave incidente”. Ciò diviene lo “spunto narrativo per un ampio inventario sulla letteratura per ragazzi, per adulti e colta, la musica, la pubblicità, le immagini della giovinezza del protagonista, certo suggestivo per il lettore (in specie quello meno “ in erba”) grazie alla mediazione volta a volta razionale, ironica, onirica del prestigioso autore”. In tale quadro narrativo, continua il Tribunale la “citazione sembra strumento ineludibile e le illustrazioni a corredo del testo (l’opera come sottotitolo “Romanzo Illustrato” ) possono sul piano estetico essere ritenute difficilmente rinunciabili dall’autore (naturalmente una compiuta analisi di tale tipo non è demandata al giudice)”.
Ad avviso del giudicante, tuttavia, l’editore aveva il compito di “acquisire le licenze eventualmente necessarie per fornire allo scrittore il materiale indispensabile alle finalità di comunicazione e suggestione letteraria proprie del libro . Difatti, non è decisiva l’intenzione e l’esigenza estetica dell’autore ma l’oggettiva strumentalità e coerenza della citazione/riproduzione, intese (in omaggio all’eccezionalità degli istinti di libera utilizzazione) in senso restrittivo”. Tutto ciò, in uno con la mancata menzione del titolo, autore ed editore dell’opera citata, hanno portato il Tribunale a ritenere fondati gli addebiti, con conseguente riconoscimento del risarcimento danni.
Nella liquidazione dei danni, il Tribunale, ha accolto il criterio proposto dall’attore che muoveva “dal corrispettivo per senso presunto (ormai codificato all’art. 158, 2° co. L.d.a.). Nel computo le deducenti tengono conto della dichiarazione sulle vendite del romanzo de quo pervenendo – sulla base del pro rata dello 0,67% (3 pagine su 445, in realtà 439) – all’importo di Euro 27.462,38”.
Tuttavia, rilevato che “l’eventuale licenza ben difficilmente avrebbe avuto come parametro l’intero ricavo di vendita (pro rata) ma una sua percentuale d’uso”, ha ritenuto equo applicare una riduzione del 50% dell’importo indicato. E così in definitiva, il tribunale tenuti conto dei limiti dell’accertato illecito, del “cut price” della prima edizione per l’ultimo periodo di distribuzione (2007) e del tempo trascorso (trattasi di debito risarcitorio, dunque di valore)”, ha liquidato in via “equitativa Euro 13.000,00, comprensivi di interessi legali sino alla sentenza”.









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