-  Anceschi Alessio  -  10/04/2015

Trib. Modena 12.1.2015: VESSATORIA LA CLAUSOLA PENALE APPOSTA AL CONTRATTO DI PAY TV - ANCESCHI Alessio

La presente vicenda giudiziaria, di cui al commento, concerne l'annosa vicenda dell'utilizzo delle tessere "pay TV" ad uso privato negli esercizi commerciali.

Come noto, le società di fornitura del servizio televisivo satellitare a pagamento prevedono diverse tipologie di abbonamento nei confronti dei privati (più economico) e nei confronti degli esercizi commerciali aperti al pubblico (più costoso), nei quali il servizio è normalmente utilizzato come richiamo commerciale e comunque rivolto ad un pubblico più ampio ed indeterminato di utenti. Per tali ragioni, le società di fornitura del servizio televisivo a pagamento, prevedono normalmente l'applicazione di clausole penali, anche particolarmente esose, qualora la tessera concessa ad uso privato venga utilizzata in un locale commerciale aperto al pubblico.

In passato vi sono già state varie pronunce in materia che hanno talvolta dato ragione alla società di fornitura del servizio televisivo e tal'altra all'utente consumatore, anche a seconda delle diverse circostanze dell'accertamento della violazione alle clausole contrattuali.

Nel caso di specie, con sentenza del 12.1.2015, recentemente pubblicata, il Tribunale di Modena, in persona della dr.ssa D'Orazi ha rigettato la domanda della società di fornitura del servizio televisivo a pagamento, condannandola alla rifusione delle spese legali a favore del consumatore, difeso dall'avv. Daniela Franchi.

Pur ravvisando, in astratto, gli estremi dell'inadempimento contrattuale, il Tribunale di Modena ha qualificato il contratto di fornitura in esame come un contratto "per adesione" e perciò sottoposto alla disciplina sul consumo. Ha peraltro ritenuto "vessatoria" la clausola penale prevista dal contratto, manifestamente eccessiva rispetto all'economia complessiva del contratto che, nello specifico, non è stata fatta oggetto di specifica trattativa col consumatore, aspetto che ne determina la radicale nullità per violazione dell'art. 33, D.lgs. 206/2005.




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