-  Redazione P&D  -  27/03/2008

Trib. Modena, Sez. II civ., 27 marzo 2008, pres. rel. Stanzani – REVOCA DI INABILITAZIONE PER AGGRAVAMENTO DELLO STATO DISABILITANTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
2a Sezione Civile

composto dai Magistrati:
Dott. Guido Stanzani Presidente rel.
Dott. Alberto Rovatti Giudice
Dott. Michele Cifarelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 342 del R.G. 2008, su ricorso depositato il 15 gennaio 2008, trattenuta in decisione all’udienza del 26 marzo 2008 

promossa da Xx, rappresentato e difeso come da delega in calce al ricorso introduttivo dall’Avv. Leonardo Cazzola ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Modena, via Cesare Battisti n. 56 - ricorrente - 

contro Yy - convenuto- 

avente ad oggetto: Domanda di revoca di inabilitazione per aggravamento dello stato disabilitante – Ammissibilità – Fattispecie – Configurabilità – Accoglimento – Effetti – Amministratore di sostegno – Nomina.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONE DELLE PARTI

Col ricorso introduttivo Xx, nella ricoperta veste di nipote di Yy, dichiarato inabilitato dal Tribunale di Modena con sentenza n. 360 del 9 febbraio – 28 luglio 1994 ha chiesto:
(a) la revoca dell’inabilitazione, 
(b) la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi degli artt. 406 e/o 429, comma 3° c.c., 
(c) la nomina, di un amministratore di sostegno per agire in nome e per conto del beneficiario nel compimento dei seguenti atti: 
(c1) riscossione della pensione mensile rilasciando quietanza; 
(c2) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione dei beni (Yy, celibe e senza figli e’ proprietario di un appartamento in Modena in cui ha vissuto fino al dicembre 2007; non possiede altri immobili; non ha risparmi; e’ titolare di pensione mensile per € 1.600,00 circa che viene versata su un conto corrente a lui intestato presso Unicredit, Filiale di via Emilia Est di Modena); 
(c3) assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona; 
(c4) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute; 
(c5) presentazione di istanze per richieste di assistenza economica e sanitaria; 
(c6) presentazione delle dichiarazioni dei redditi e compimento di ogni atto di natura fiscale.
Il ricorrente ha supportato le proprie richieste descrivendo, e documentando, il grave deterioramento delle funzioni organiche e cognitive della persona ricoverata presso una struttura ospedaliera di Modena nel dicembre 2007 e, quindi, domiciliata presso una Casa Protetta per poi essere ulteriormente ricoverata in tempi recenti. 

Fissata udienza al 26 marzo 2008 sono comparsi il ricorrente, il curatore in carica Avv. Cristina Muzzioli e altri quattro nipoti dell’inabilitato: F., A., F., e C. che hanno tutti aderito alla domanda, curatore compreso.
Nella stessa giornata del 26 marzo 2008 il Giudice scrivente ha visitato la persona presso il Policlinico di Modena verificandone l’assoluta incapacita’ ad una autonoma deambulazione e l’assenza pressoche’ totale di capacita’ di rapportarsi criticamente al mondo esterno.
All’esito della visita la causa e’ stata trattenuta in decisione avendo il procuratore del ricorrente ribadito le conclusioni gia’ assunte e rinunciato ai termini per il deposito di atti difensivi scritti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto secondo la progressione argomentativa qui di seguito esposta da cui conseguono le statuizioni di cui alla parte dispositiva della decisione.
(1) Emerge dalla documentazione in atti, e il giudicante lo ha del resto personalmente constatato, non solo il progressivo aggravamento delle condizioni di salute di Yy ma la sostanziale perdita, allo stato, della capacità di autonomia e di autogestione.
A fronte della specifica fattispecie e della constatazione per cui Yy si trova sicuramente oggi in una situazione di impossibilità totale di provvedere ai propri interessi può porsi il problema se alla revoca della inabilitazione non debba seguire l’avvio di un procedimento interdittivo al posto di quello di amministrazione di sostegno.
Alla luce della disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004, che pur non ha nominativamente previsto e regolamentato un caso come quello che si viene considerando, la risposta non può che essere negativa stanti le peculiarità che qualificano la fattispecie.
Va premesso e ribadito, in linea con l’orientamento reiteratamente espresso da questo Tribunale, che il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno ha posto la pietra miliare di uno “status” di generale capacità di agire della persona esclusivamente limitabile dall’attento intervento del Giudice Tutelare per determinati atti.
E’ stata così radicalmente capovolta la logica che già stava a base degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, che, nell’affermare una situazione di incapacità (o di semincapacità) dell’individuo, ne dettava la derivata regolamentazione.
Nella nuova prospettiva di preminenza della tutela e della protezione della persona l’interdizione non “deve” (e quindi non può) oggi essere pronunciata nei confronti dell’infermo di mente (come disponeva l’abrogato testo dell’art. 414 c.c.), ma soltanto in presenza dell’ineludibile presupposto che il Giudice ne ravvisi l’indispensabilità per assicurare all’interessato una “adeguata protezione”; una protezione perciò più incisiva di quella garantita dal flessibile e generale strumento dell’amministrazione di sostegno.
Donde, su un piano teorico, la residualità degli arcaici istituti mantenuti ragionevolmente in vita dal legislatore per garantire il più ampio spettro delle possibili tutele con una sorta di delega del potere legislativo a quello giudiziario per l’individuazione di situazioni comportanti, eccezionalmente e nell’amplissima varietà di casi concreti, l’adozione dei desueti strumenti per meglio proteggere la persona.
E donde, altresì e sul piano concreto, la non ravvisabilità certa, nella fattispecie, del citato presupposto apparendo i modulabili meccanismi dell’amministrazione di sostegno sicuramente più protettivi per Yy che non quelli rigorosamente e astrattamente ablativi dell’interdizione.
(2) Dall’accoglimento del ricorso e, quindi, dalla pronuncia di revoca dell’inabilitazione, consegue la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede affinché, previa sua ulteriore valutazione, nell’interesse del beneficiario e in ossequio alla “ratio legis” quale poco sopra ricordata, il Giudice Tutelare stesso dia corso ad un procedimento di amministrazione di sostegno, con relativa nomina dell’amministratore, a tutela e cura della persona.
(3) Non si ritiene di adottare in questa sede i provvedimenti urgenti di cui agli artt. 405, comma 3°, e 418, comma 3°, c.c. posto che la pur prospettata urgenza potrà essere ampiamente soddisfatta dalle statuizioni, prevedibilmente imminenti, del Giudice Tutelare.
(4) Nulla per le spese del grado in mancata costituzione del convenuto. 

P. q. M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, revoca l’inabilitazione di Yy pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza n. 360 del 9 febbraio – 28 luglio 2004; dispone che il procedimento sia trasmesso al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di competenza; nulla per le spese del grado. 

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Modena in data 27 marzo 2008. 

IL PRESIDENTE Estensore
(Dott. Guido Stanzani)




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