-  Serrao Eugenia  -  21/06/2009

Trib. Roma, 18.6.2009, g.t. Serrao - SANITA', AdS, ANCHE IL PAZIENTE PSICHIATRICO CONSERVA MARGINI DI SOVRANITA'

segue:

"- la cura della persona non trova legittimazione nella sostituzione dell"ADS al Beneficiario nelle scelte terapeutiche; l"ADS è, dunque, in primo luogo, tenuto a conoscere e rispettare la volontà del Beneficiario con riguardo alle scelte di cura; analogo dovere incontra il medico che dovrà acquisire il consenso informato al trattamento sanitario, posto che il diritto alla salute e la libertà di coscienza sono beni di pari rango costituzionale;

- più seria è la difficoltà di indirizzare le scelte di cura dell"amministratore di sostegno in favore di coloro che, affetti da infermità mentale congenita o incapaci di autodeterminarsi, non possano esprimere una volontà libera e cosciente;

- in tal caso, le scelte di cura non potranno che essere indirizzate dai principi generali (Artt.10 e 17 Convenzione di New York 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con L.3 marzo 2009, n.18; Art.32 Cost.; Codice di Norimberga 1947; WMA Resolution on Human Experimentation 1984; L. 28 marzo 2001, n.145 di Autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997; L.23 dicembre 1978, n.833; Codice Deontologia Medica 2006; D.Lgs. 6.11.2007, n.200 di Attuazione della Direttiva CE 2005/28; sebbene la Convenzione di Oviedo non sia stata ancora ratificata dallo Stato italiano, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto ai principi in essa affermati una funzione ausiliaria sul piano interpretativo delle norme interne),che tutelano il diritto alla salute ed il divieto di sperimentazioni cliniche che non presentino un beneficio reale e diretto per la salute dell"interessato, con un grado minimo di rischio;

- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall"Italia per effetto degli artt.1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n.18, riconosce espressamente (lett. n del preambolo) "l"importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte", introducendo così nell"ordinamento un ulteriore principio generale alla luce del quale adottare una decisione circa le scelte terapeutiche"




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