-  Mottola Maria Rita  -  07/03/2009

Trib. Saluzzo, 22 gennaio 2009, gu Franconiero - L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL TOUR OPERATOR - Maria Rita MOTTOLA

In precedenza si può segnalare una sentenza del Tribunale di Napoli (16 dicembre 2002) che aveva negato tutela a turisti che lamentavano una carenza di informazione circa le condizioni climatiche (il pacchetto comprendeva un viaggio all'isola di Pasqua). Il Tribunale non considerava inadempimento tale difetto, perché non vi è nessuna norma esplicita che imponga un obbligo d'informazione su tale aspetto della vacanza. Il problema dell'informazione è stato esaminato anche in altre ipotesi. Per esempio alcune sentenze hanno dichiarato il diritto del passeggero ad essere informato sui tempi del ritardo del mezzo aereo e di non essere lasciato a se stesso, nel dubbio e nell'incertezza. In tal caso la mancanza di informativa è stato valutato come illecito contrattuale, considerando l'informazione quale prestazione accessoria del contratto di trasporto <<La carta dei diritti del passeggero prevede che il passeggero deve ricevere informazioni entro la prevista ora di imbarco in caso di ritardo, nonché successive informazioni ogni ulteriori trenta minuti>> (Gdp S.Anastasia 14 settembre 2006). In questo caso però una norma di autoregolamentazione stabiliva (almeno all'epoca dei fatti di causa) l'onere di informazione per la compagnia aerea. 

In un altro caso la responsabilità dell'organizzatore è riconosciuta con obbligo a rispondere delle conseguenze dannose occorse ai viaggiatori, per situazioni politico-sociali turbolente nel Paese ospite. Secondo il Tribunale la giustificazione giuridica può essere rintracciata negli obblighi d'informazione che incombono a chi organizza i viaggi. <<Il venditore del pacchetto turistico e l'organizzatore del viaggio sono responsabili in solido dei danni subiti dal viaggiatore per l'inadempimento degli obblighi assunti, nell'ipotesi in cui nel luogo di villeggiatura si verifichino tumulti e sollevazioni popolari che non consentano di fruire dei servizi prenotati. In particolare, deve essere affermata la responsabilità dell'organizzatore per non aver predisposto adeguate soluzioni alternative e dell'organizzatore e del venditore per non aver previamente fornito le necessarie informazioni sulla precaria situazione politica del paese. Il viaggiatore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il cd. danno da vacanza rovinata>> (Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, Corriere del merito 2006, 3 296). 

Nel caso esaminato dal Tribunale di Saluzzo verificato che la normativa vigente al momento del viaggio non prevedeva un obbligo specifico di dare informazioni anche sulle norme valutarie del luogo di vacanza, accertato, in ogni caso, che l'informazione era utile, se non indispensabile perché è evidente che il viaggiatore deve avere con sé il denaro utile per il viaggio e per l'acquisto di souvenir, era necessario rintracciare una norma che imponesse l'obbligo ad informare il turista anche su tale circostanza. Il Tribunale di Saluzzo riconosce all'obbligo di informazione, natura accessoria  all'obbligazione principale, che consiste nel fornire il prodotto promesso, e contrattualmente dovuta, perché accessoria ma strumentale alla obbligazione principale.
 
Riconoscendo natura di obbligazione contrattuale al dovere di informativa vige, in tale ipotesi, il regime delle prove in materia contrattuale che è di miglior favore per il turista.
Infatti <<in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento>> (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, GCM, 2001, 1826).

Nel caso in esame, i fatti, risalenti al 2004, consentivano il richiamo alla legislazione in tema di contratti di viaggio. L'attuale Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, esplicitamente riconosce all'art. 2 che<< ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza>>.
Il Codice del Consumo dispone un diritto ad una adeguata informazione ed un divieto di informazione ingannevole, nel contempo, disciplina la forma e il contenuto dell'opuscolo informativo che deve essere posto a disposizione del consumatore e deve contenere in modo chiaro indicazioni sulla destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; sulla sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; sui pasti forniti; sull'itinerario; sulle norme applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno; sull'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; sul numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico; sui termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza. Non è previsto esplicitamente, neppure dal più recente e attuale Codice del Consumo un obbligo di informazione che comprenda tutte le notizie utili al viaggiatore, oltre a quelle strettamente connesse al contenuto del contratto di viaggio. 

Di rilievo è, pertanto, il richiamo alla necessità di tutela della posizione contrattuale debole, che è difesa proprio dal principio della buona fede che obbliga il contraente a mantenere una condotta tale da non pregiudicare il diritto dell'altra parte. Tale principio è considerato dalla S.C. espressione del principio generale di solidarietà. <<La buona fede, intesa quale requisito etico della condotta delle parti, costituendo uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, si traduce in un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti, sia, ex art. 1175 c.c., nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, sia, ex art. 1375 c.c., sul piano del complessivo assetto degli interessi sottostanti all'esecuzione, e costituisce un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio (Cass. 29 maggio 2007, n. 12644 GCM, 2007, 5).







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