-  Santuari Alceste  -  05/07/2016

Trust per soggetti deboli e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Alceste Santuari e Raffaele Tomba

La legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare", ha riconosciuto l"utilizzo del trust per finalità di solidarietà sociale. Tra i soggetti potenziali trustee rientrano anche le ASP

Nella sua formulazione elementare, il trust è una "triangolazione" di rapporti giuridici: il soggetto che istituisce un trust, detto "disponente" (settlor) si affida ad un altro soggetto (trustee), cui trasferisce il diritto sul bene o sui beni, con l"obbligo di amministrarli e gestirli per i beneficiari individuati (persona fisica, persona giuridica, enti di varia natura, altri trust). L"affidamento è pertanto l"essenza del trust: nessun meccanismo operativo del trasferimento di un diritto può produrre l"effetto di far venire in esistenza un trust, se l"oggetto di quel trasferimento non è "affidato" al trustee e, dunque, posto sotto il controllo di quest"ultimo. Inoltre, il beneficiario di un trust ha diritto di fare "affidamento" sul trustee, affinché questi si comporti secondo quanto la legge prescrive. Il beneficiario non ha alcuna ragione di riporre fiducia nel trustee, ma ha diritto di attendersi che egli operi per il raggiungimento delle finalità che il disponente (o la legge) gli ha affidato di realizzare. Ne consegue che la fiducia accordata e la finalità perseguita costituiscono gli elementi fondamentali e caratterizzanti l"istituto del trust, che ha riportato in auge nell"ordinamento giuridico italiano l"affidamento, "nella accezione più pregnante di questo termine" (Lupoi 2006, 551).

Per comprendere meglio cosa sia il trust, possiamo fare l"esempio di genitori che affidano al trustee la gestione dei propri beni, dopo il decesso, con il mandato di provvedere al mantenimento e al benessere del figlio gravemente disabile. Altro esempio può essere il caso di due coniugi in età molto avanzata, privi di relazioni familiari, che affidano al trustee i propri beni affinchè provveda ad assicurare l"assistenza nel momento in cui dovessero perdere l"autosufficienza e la capacità di decidere di se stessi.

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), disciplinate dall"art. 10, l. 328/2000, dal d. lgs. n. 207/2001 e dalle leggi regionali, sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, che godono di autonomia patrimoniale, statutaria, gestionale, contabile e finanziaria e non perseguono uno scopo di lucro. Esse svolgono la loro attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l"equilibrio dei costi e dei ricavi (in argomento, sia permesso il rinvio al volume Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Profili giuridici, organizzativi, gestionali, assetti istituzionali e prospettive future. Il caso della Regione Emilia-Romagna, Bononia University Press, febbraio 2016).

 

Trustee in un atto di trust, accanto ad altri soggetti giuridici, quali le cooperative sociali, le imprese sociali, le fondazioni e le associazioni, può essere istituita una ASP. Considerando le finalità statutarie che caratterizzano molte ASP e le attività che le medesime pongono in essere per realizzare quelle specifiche finalità, in uno con l"esperienza secolare di gestione di patrimoni, in specie derivanti da lasciti, donazioni e legati, si può facilmente inferire come le Aziende in parola possano candidarsi a gestire i progetti di vita di cui alla legge n. 112/2016. Le prestazioni assistenziali da garantire alle persone con disabilità grave vengono fatte rientrare nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPs) e degli obiettivi di servizio di cui all"art. 13, d. lgs. 68/2011, da garantire su tutto il territorio nazionale. I LEPs costituiscono misure che interessano direttamente anche le ASP, presidi socio-sanitari radicati sul territorio. E proprio in qualità di enti erogatori di prestazioni oggetto di LEPs e rientranti negli obiettivi di servizio testé richiamati, le ASP, in ragione della particolare categoria di soggetti beneficiari delle proprie attività, sono direttamente coinvolte nella definizione dei programmi individuali di presa in carico del paziente-ospite, così come previsti dall"art. 14, l. n. 328/2000 e richiamati dall"art. 1, comma 2, della l. 112/2016.

 

Le ASP possono dunque essere istituite quali trustees: l"affidabilità della propria dotazione patrimoniale, l"esperienza di gestione della stessa, nonché la propria reputation sul territorio locale possono invero rappresentare gli elementi caratterizzanti di un trust ideale. Le persone con grave disabilità potrebbero trovare nelle ASP soggetti idonei e coerenti per un trust avente come scopo la tutela e il sostegno delle persone con grave disabilità.

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, in ultima analisi, possono costituire uno strumento giuridico-organizzativo all"interno del quale poter sperimentare uno strumento di protezione giuridica quale il trust per soggetti deboli. In un momento storico, in cui persino alcuni capisaldi dell"agire sociale e socio-sanitario, quale l"obbligo degli enti locali del "domicilio di soccorso" sembrano lentamente venire meno, ASP e trust possono colmare, almeno in parte, la riduzione progressiva di risorse pubbliche a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Gli "ingredienti" sopra richiamati trovano dunque oggi categorie giuridico-organizzative e gestionali in cui essere versati e "mixati": occorre ovviamente la disponibilità di tutti gli stakeholders ad attivare percorsi e processi di partenariato in grado di "sfruttare" al meglio gli strumenti giuridici messi a disposizione dall"ordinamento.




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