-  Bianchi Deborah  -  21/03/2011

T.U. SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI (ex DECRETO ROMANI). DALL'UTENTE-SPETTATORE ALL'UTENTE-CONSUMATORE. I NUOVI SCENARI - Deborah BIANCHI

(segue)

IL TELESPETTATORE-CONSUMATORE
Il telespettatore-consumatore, forte del nuovo scenario in cui viene ad ambientarsi la sua vita elettronica, assorbe dalla materia consumeristica le tutele apprestate all’utenza imponendosi con una capacità di impatto effettivo di fronte alle logiche imprenditoriali del fornitore del servizio audiovisivo. 

Il nuovo corso della figura del telespettatore-consumatore si riflette come in un caleidoscopio nella pronunzia del TAR Lazio Roma, sez. III-ter, 1 giugno 2009, n. 5361. 

La materia oggetto della decisione in parola attiene ai rapporti tra tutela dei consumatori, concorrenza e regolazione del mercato. 

Nella fattispecie stigmatizzata si invocava la tutela dell’utente rispetto al potere contrattuale dell’operatore attraverso un intervento pubblico che riequilibrasse un rapporto impari correggendo le clausole imposte dal fornitore del servizio al contraente sottoforma di accollo delle spese di recesso dal servizio.

L’AGCOM in prima battuta e il TAR poi, in risposta al ricorso che impugnava il provvedimento dell’Authority, hanno riconosciuto assoluta centralità e preminenza alla difesa del consumatore considerando sproporzionato e ingiustificato l’addebito degli importi esorbitanti dai costi inerenti alle attività necessarie per il recesso.

Il Collegio stabilisce infatti che è"legittimo il provvedimento con il quale l’Autorita per le garanzie nelle comunicazioni, in applicazione dell’art.1 c. 3 e 4 del decreto-legge n. 7/2007 (decreto Bersani bis), convertito con modifiche in legge n. 40/2007, ordina ad un operatore televisivo di modificare le proprie condizioni generali di abbonamento ad offerte pay tv, in modo da limitare le spese che possono essere richieste all’utente, in caso di recesso di quest’ultimo, ai soli costi causalmente e temporalmente correlabili alle operazioni necessarie all’operatore per procedere al recesso medesimo e, quindi, con esclusione di altri costi sostenuti dall’operatore per quel contratto, ancorche´ non diversamente remunerati dall’utente.
Omissis".
(T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 18 giugno 2009, n. 5361 - Pres. Riggio - Est. Ferrari)

La pronunzia appena ricordata apre un ulteriore via di garanzie per lo spettatore-utente.

IL TELESPETTATORE-UTENTE PUO' ADESSO GODERE DI TUTELE CUI PRIMA NON AVEVA ACCESSO

Spostando infatti il fuoco giuridico dalla posizione di telespettatore a quella di consumatore, l’utente di audiovisivi potrà invocare dei rimedi di cui prima non poteva godere.
Pensiamo infatti alla maggiore probabilità di vantaggio dalla coincidenza almeno tendenziale della tutela dei consumatori con il diritto della concorrenza e soprattutto – in caso di tensioni- potrà fruire degli spazi di tutela più ampi ed efficaci destinati alla posizione soggettiva del consumatore.

La vicenda mostra, in pratica, che se si applicano i parametri dell’attività economica, della libertà di prestazione dei servizi e del rapporto consumatore/operatore, la tutela dell’utente trova cospicui margini di riconoscimento, arginando le conseguenze estreme di una affermazione radicale del regime di concorrenza fra le imprese. Si affianca in tal modo senza sostituirla alla dimensione dell’utente-telespettatore la dimensione, ulteriore e rafforzativa, dell’utente-consumatore, destinatario di un servizio e, perciò, soggetto alle regole di trasparenza contrattuale, fra cui rileva – come nella fattispecie esaminata- la tutela restitutoria a rilevanza inibitoria pro fututo”.
Guerino Fares, La tutela degli utenti, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2, 2010, 199.




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