-  Peron Sabrina  -  06/09/2016

Tutela della reputazione tra diritto di cronaca e di critica - T. Palermo 4198/2016 – Sabrina Peron

Il nostro ordinamento riconosce e garantisce a ciascun soggetto il diritto di comunicare, diffondere e pubblicare notizie, commenti, opinioni, nonché il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (C. Cost. 22.01.1981, n. 1, che ricorda come l'art. 21 Cost. garantisca una copertura costituzionale ad un «valore cardine del sistema democratico»).

Tale libertà è riconosciuta e garantita anche a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, all'art. 10 comma 1, che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. Avuto riguardo al collegato diritto dei lettori ad essere correttamente informati, si configura anche come un vero e proprio dovere di informare, in ragione della responsabilità che il suo esercizio comporta per gli operatori professionali dell'informazione (art. 10 comma 2 CEDU).

Inoltre, la libertà di manifestazione del pensiero, quale elemento essenziale di ogni società autenticamente democratica, non tollera generalmente restrizioni in quanto «non riguarda solo le informazioni o le opinioni accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti», ma concerne, anzitutto (e soprattutto), le «informazioni e le opinioni che urtano, o inquietano; ciò è richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica» (CEDU 8.07.1986, Lingens, in Foro it., 1987, IV, 49; conforme anche: CEDU 25.03.1985, Barthold, in Foro it., 1987, IV, 425).

 Come correttamente osservato dal Tribunale di Palermo nella sentenza in commento, può accadere che la liberà di manifestazione del pensiero leda l"onore e il prestigio altrui, parimenti tutelati dalla Carta costituzionale, arrecandone discredito e danno.

Osserva quindi il Tribunale di Palermo che al fine dunque di «risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall"ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare il diritto alla riservatezza e/o all"integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all"interesse generale a conoscere gli accadimenti accaduti ovvero le opinioni o valutazioni critiche espresse su di essi, purché ricorrano determinate rigorose condizioni».

Tali condizioni, come è noto, sono: a) che la notizia sia vera o, comunque, che ne sia stata accuratamente accertata e controllata la verità; in altre parole che la notizia corrisponda alla realtà dei fatti accertata dal giornalista all"esito di ricerche da questi compiute per assicurarne la corrispondenza; b) che, in relazione alla rilevanza della notizia e alla sua attitudine a coinvolgere la collettività, vi sia un interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti; c) che sia rispettata l"obiettività informativa e la notizia non continenza valutazioni o apprezzamenti non continenti o non conformi all"effettiva realtà della vicenda.

A ciò si aggiunge per il diritto di critica, che mentre l"opinione non può essere né vera né falsa, essendo soggettiva ed avendo carattere meramente congetturale; devono però corrispondere a verità i fatti storici posti a fondamento della elaborazione critica (ex multis Cass. pen., 04.11.2014, n. 7715; Cass. pen., 27.09.2013, n. 40930).

Infine, ove la «narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell"autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell"interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all"interesse dell"opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto» (Cass. civ., 20.01.2015, n. 841).

Nella fattispecie giudicata dal Tribunale di Palermo, è stata sì accertata la narrazione di singoli fatti realmente accaduti, tuttavia, è stato altresì accertato come tale narrazione fosse stata abilmente interpolata con alcune frasi frutto dell"attività interpretativa dell"autore dell"articolo. In tal modo, osserva il Tribunale, che «pur sussistendo l"interesse alla diffusione della notizia e la apparente correttezza formale della esposizione della vicenda da parte del cronista, l"interpretazione dei fatti che viene fornita al lettore, attraverso la combinazione di allusioni e di riferimenti interpersonali, alternata a riferimenti reali al fatto verificatosi, appare eccedere i limiti consentiti del diritto di critica, giacché del tutto disancorata dagli elementi obiettivi riportati».

Il Giudice di prime cure ha così ritenuto che i fatti realmente accaduti non giustificassero «l"interpretazione rivolta dal cronista ai lettori, che si traduce in una mera illazione su un ipotetico comportamento di un politico, molto grave e oltre modo censurabile, tuttavia del tutto avulsa dalla realtà dei fatti».

Bilanciando quindi il diritto ad informare e ad essere informati con il diritto a non venire lesi nella propria sfera personale, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame dovesse prevalere il diritto alla reputazione con esclusione dell"esimente del diritto di cronaca / critica. Ne è conseguita la condanna dei soggetti convenuti: a) il direttore responsabile, la cui responsabilità è stata configurata sotto il profilo dell"agevolazione colposa per omissione del dovuto controllo diretto ad impedire la consumazione di fatti penalmente rilevanti (art. 57 c.p.); b) l"editore ai sensi dell"art. 11 L. 47/1948, che prevede nei reati commessi col mezzo della stampa, la sua responsabilità civile in solido con gli autori della diffamazione; c) l"autore dell"articolo ai sensi dell"art. 595 c.p. e degli art. 2049 e 2043 c.c.

Quanto al danno, il Tribunale di Palermo ha «riconosciuto esclusivamente il risarcimento di un danno di natura non patrimoniale, sussistendo in tutta evidenza la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti (v. Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 25157), quali l"onore e la reputazione, la cui lesione legittima il ristoro (Cass. 14.10.2008, n. 25157). Ed infatti deve essere rilevato, che in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale (ed all"onore, alla cui tutela sono destinate numerose norme dell"ordinamento, tra le quali la norma penale qui violata. Tale diritto trova pieno riconoscimento anche nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo dalla costituzione il suo fondamento normativo (Corte Cost. 184/1986 e 478/1987), in particolare nell"art. 2 (oltre che nell"art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale), e nel riconoscimento dei diritti involabili della persona». Nel concreto il giudicante ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (quantificato in € 7.000,00, comprensivo del «lucro cessane, conseguente alla mancata disponibilità dell"equivalente monetario del anno, per il periodo intercorso dalla data del fatto illecito alla decisione»), tenuto conto della «notorietà pubblica dell"attore e della carica ricoperta all"epoca dei fatti, e del presumibile discredito derivatone, anche in ragione del numero di copie vendute delle rivista (450.000, circostanza non specificamente contestata) e dalla pubblicazione nel sito internet delle testata».




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