-  Covotta Giulia  -  20/07/2015

UBER VS TAXI: LA SFIDA CONTINUA – Giulia COVOTTA

Ancora una volta si riaccendono i riflettori sulla questione Uber VS Taxi. Una recentissima sentenza, infatti, riapre nuovamente il dibattito sul servizio di trasporto denominato "UBER".

Nel caso specifico è il Tribunale di Milano che riapre la questione e, ancora una volta, è il servizio di trasporto offerto da UBER ad uscirne sconfitto. Lo scorso 9 luglio, infatti, il sopra citato Tribunale (organo competente quale giudice di appello) riformava la sentenza di primo grado - emessa dal Giudice di Pace - favorevole ad un driver della categoria Uber-Black (per la cui definizione e distinzione con Uber-Pop si rimanda a quanto già osservato in questo sito).

Nella sentenza del GdP, infatti, il giudice annullava una sanzione amministrativa emessa a carico di un autista della categoria Uber-Black sorpreso ad operare il proprio servizio di noleggio con conducente (cd. NCC) senza attenersi alle disposizioni della licenza.

All"autista, infatti, veniva notificato un verbale di contestazione per la violazione dell"art. 85 C.d.S. perché "effettuava un servizio di noleggio con conducente senza attenersi alle disposizioni della licenza. Acquisiva un servizio al di fuori della rimessa" ed inoltre lo stesso, mentre riceveva la prenotazione, sostava per strada come un normale taxi.

Il Giudice di Pace, in primo grado, annullava il verbale di contestazione, ma la decisione emessa in prime cure veniva appellata.

In primis, preme ricordare che la normativa vigente nel nostro ordinamento, nel caso di noleggio con conducente, prevede che il trasporto individuale deve avere origine presso la sede del vettore (posto che la richiesta di effettuare una determinata prestazione deve pervenire presso la rimessa) e, al tempo stesso, vieta al conducente del servizio di NCC (noleggio con conducente) di sostare sulla pubblica via nell"attesa di clienti (come, invece, farebbe un normale taxi).

Fatte queste premesse, il Giudice del Tribunale di Milano ha evidenziato come in una città ove è presente il servizio taxi, il sistema di noleggio con conducente non può effettuarsi con le modalità utilizzate dalla app Uber (app scaricabile sul proprio smartphone con la quale è possibile richiedere un servizio di trasporto tramite una ricerca di "driver" più vicini nella zona desiderata attraverso un sistema di localizzazione attivato dal cellulare stesso).

Il giudice, proseguendo nel suo ragionamento logico-giuridico, ha altresì affermato che lo smartphone non può essere equiparabile ad una rimessa, né l"applicazione scaricabile sul telefono può essere considerata una segretaria che smista le chiamate (come avviene, invece, per il servizio di radio-taxi).

Ancora una volta, anche con questa sentenza, è stato inferto un ennesimo "stop" al sistema Uber e alla relativa struttura organizzativa. Ad oggi non appaiono possibili soluzioni di mediazione tra le due realtà (taxi-uber) che, anzi, tenderanno sempre di più allo "scontro" giurisprudenziale fino a che non verrà trovata una soluzione legislativa per detta nuova forma di trasporto.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film