-  Tonutti Stefania  -  15/09/2014

UCCIDE PER COLPA DEI GENI: RIDUZIONE DELLA PENA (breve commento alla sentenza del Tribunale di Como n. 536/2011)

Per la seconda volta in Italia (la prima nel 2009 a Trieste) le neuroscienze e la genetica fanno ingresso in un'aula di Tribunale, portando ad una riduzione della pena in un caso di omicidio.

La vicenda: nel 2009 in provincia di Como S.A. viene arrestata in flagranza di reato mentre tentava di uccidere la madre; le forze dell'ordine irrompono in casa e riescono a fermarla in quanto sottoposta ad intercettazioni ambientali. C'era infatti il forte sospetto che fosse stata lei ad ammazzare e poi a far sparire la sorella.

In seguito a delle indagini approfondite è emerso un quadro molto complesso, per cui l'imputata viene chiamata a rispondere di sequestro di persona ed omicidio della sorella (preceduto da somminitrazione di benzodiazepine), nonchè dei reati di soppressione e distruzione di cadavere, utilizzo indevito di carte di credito (appartenenti alla sorella deceduta), e ancora, procurata capacità di intendere e di volere al padre (procurata attraverso la somministrazione di droghe e medicinali), tentato omicidio di entrambi I genitori (aveva cercato di far esplodere la loro auto), e tentato omicidio della madre.

Il Gip di Como ha condannato S. A. a 20 anni di reclusione, riconoscendole un vizio parziale di mente «per la presenza di tre alleli sfavorevoli, ovvero alleli che conferiscono un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo impulsivo [...] ed alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello, in particolare nel cingolo anteriore, un'area del cervello che ha la funzione di inibire il comportamento automatico e sostituirlo con un altro comportamento e che è coinvolto anche nei processi cge regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive» (Gip di Como, 20.05.2011, in Guida al Diritto (on line), 30 agosto 2011).

Il tema dell'accertamento dell'imputabilità, in caso di infermità mentale, è assai controverso, soprattutto perché coinvolge la complessa relazione che intercorre fra scienza e diritto, ed anzi, l'esigenza di fondare la condanna su prove certe e connotate da validità scientifica si è rafforzata soprattutto con la legge n. 46 del 2006 (che andò a modificare, in parte, l'art. 533 c.p.p disponendo che : «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»).

Per tornare al caso in esame, esso costuituisce ulteriore esempio di quanto peso abbiano acquisito le conoscenze neuroscientifiche e di genetica comportamentale all'interno del processo (nella sentenza si dichiara anche che «della perizia psichiatrica il giudice non può fare a meno visto e considerato che l'imputabilità di un soggetto può essere esclusa o grandemente scemata a cagione di un'infermità mentale [...] Le conclusioni psichiatriche costituiscono un parere tecnico che non fornisce verità ma solo conoscenza, comprensione dell'accaduto e, nella vigenza dell'attuale quadro normativo, esercitano una funzione di supporto della decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali [...] Una volta ottenuto l'ausilio della scienza psichiatrica che individua I requisiti biopsicologici di un'eventuale anomalia mentale, resta al giudice il compito di valutare la rilevanza giuridica dei dati forniti dalla scienza ai fini della rimproverabilità dei fatti commessi al suo autore, sulla base del complesso delle risultanze processuali e della valutazione logica e coordinata di tutte le emergenze». Le applicazioni di neuroscienze e genetica sono oramai entrate nel meccanismo del processo: per comprenderne l'importanza si pensi a come, attraverso speciali apparecchiature, si valuta la veridicità di testimonianze o confessioni, o come, attraverso la prova del DNA, vengano accertati molti delitti ed addirittura scagionati (anche dopo anni) degli innocenti.

Dunque, l'ennesimo esempio di come una nuova realtà sociale e giuridica sta nascendo, e sta seguendo gli sviluppi delle bioscienze e delle biotecnologie, coinvolgendo la stessa natura umana. Una visione crimionologica più che lombrosiana, una nuova forma di biopolitica focaultiana: una polis genetica dove la scienza gioca un ruolo fondamentale, ed il diritto la segue.

Il timore è il seguente: fin ad ora, in seguito ad approfondimenti scientifici, si è assistito a "semplici" riduzioni di pena (Como e Trieste); ma chi ci dice, ad esempio, che in un futuro non troppo lontano, un individuo, geneticamente programmato, riesca a sfuggire ad un'imputazione, per un fatto penalmente illecito commesso, in quanto ritenuto dalla scienza non responsabile?

Stefano Rodotà sotiene che è proprio lo sviluppo della scienza a mutare la grammatica giuridica ed a rendere gravosa la scrittura dell'ordine sociale da parte del diritto, in una oscietà in cui ogni espressione umana può diventare (come si è visto) oggetto di riconoscimento giuridico.




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