- il giudice tutelare sa che deve specificare nel decreto quali atti andranno riservati al solo amministratore, e quali eventualmente all'assistenza necessaria
- tutto il resto resta sotto il segno della sovranità per il beneficiario
- - cambia solo il fatto che gli atti iscritti nell'area della rappresentanza semplice possono essere compiuti sia dal beneficiario sia dall'amministratore: doppio binario insomma, proprio come nella rappresentanza volontaria
- e s'intende che non solo per gli atti assegnati alla rappresentanza semplice, ma per tutti quelli sotto il segno della sovranità unica, il beneficiario può sempre conferire una procura ad atri
- l'atto (mettiamo un prelievo bancario) potrà in tal caso essere compiuto da tre soggetti, singolarmente: il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il procuratore volontario !!!!
- non so quante banche sanno che è così, poche forse di primo acchito, ma la realtà è proprio questa; tre persone che allo sportello, una dietro l'altra, con tre operazioni distinte, ritirano ciascuna cento euro dallo stesso conto corrente (del beneficiario) e cioè >>> il beneficiario >>> l'amministratore di sostegno >>> il procuratore volontario