-  Poncib√≤ Cristina  -  03/09/2012

UN RATING DI LEGALITA' PER LE IMPRESE?

Il "rating di legalità", previsto dal recente decreto liberalizzazioni, dovrebbe servire a selezionare le imprese virtuose in base allo status giudiziario dei responsabili delle società, ai certificati antimafia, alla rete delle forniture. In modo da aprire loro una corsia preferenziale nell"acquisizione degli incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche.

C'è da interrogarsi subito se risulti sufficiente l"indicazione di un fatturato minimo per individuare a quali tipologie di imprese dovrebbe essere dedicata la stesura di un apposito regolamento che disciplini l'attuazione della norma stessa. Regolamento che, a seguire il testo citato, non appare di facile fattura. E questo, intanto, per evidenti problemi di coordinamento tra la pluralità di soggetti che dovrebbero concorrere all'elaborazione del rating. Così come, almeno a prima vista, non si riesce a comprendere bene il rapporto che potrà stabilirsi tra rating di legalità e credito bancario.

Il testo del regolamento che è oggetto di consultazione:

Regolamento di attuazione dell"articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.


Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Autorità, l"Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all"articolo 10 della legge
10 ottobre 1990, n. 287;
b) Impresa: l"impresa (in forma individuale o collettiva):
i) avente sede nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell"ultimo esercizio
chiuso nell"anno precedente alla richiesta di rating, anche a livello di gruppo di appartenenza;
iii) che risulti iscritta nel registro delle imprese alla data della richiesta di rating.
Articolo 2 – Requisiti per l"attribuzione del rating di legalità
1. L"impresa, di cui all"articolo 1, che intende ottenere il rating di legalità deve presentare
all"Autorità apposita domanda redatta secondo il formulario allegato al presente Regolamento e
sottoscritta dal legale rappresentante.
2. L"impresa deve dichiarare:
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non è
stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reati associativi, usura, estorsione, reati in
materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, riciclaggio,
contraffazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi, delitti con finalità di terrorismo, reati tributari di cui al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche e reati contro la Pubblica
Amministrazione, che non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale, o
che non è in corso un procedimento penale per reati con l"aggravante di cui all"articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, sindaci, direttore generale,
direttore tecnico, rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di
maggioranza, anche relativa, non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto
penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reati
associativi, usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo
di rapina o estorsione, riciclaggio, contraffazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, delitti con finalità di
terrorismo, reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche e
reati contro la Pubblica Amministrazione, che non sono state adottate misure di prevenzione
personale e/o patrimoniale o che non è in corso un procedimento penale per reati con l"aggravante
di cui all"articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203;
c) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell"Autorità per illeciti antitrust
gravi e per pratiche commerciali scorrette di cui all"articolo 21, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I grado
nel biennio precedente la richiesta di rating;
d) di non essere destinataria di provvedimenti dell"autorità competente di accertamento del
mancato rispetto degli adempimenti fiscali, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I
grado nel biennio precedente la richiesta di rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell"autorità competente di accertamento del
mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ed assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e
delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza di I grado nel biennio precedente la richiesta di rating;
f) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di euro
1000 esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili secondo quanto previsto
nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell"Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
g) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni pubbliche di cui è o
è stata beneficiaria, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I grado nel biennio
precedente la richiesta di rating;
3. Il rating potrà essere rilasciato se, dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o
del provvedimento di condanna, l"impresa:
a) non sia stata sottoposta a procedimenti penali, misure cautelari, misure di prevenzione,
sentenze o provvedimenti di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;
b) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal presente articolo;
c) dimostri la totale dissociazione dell"attuale struttura rispetto ai reati accertati in via
definitiva.
Articolo 3– Valutazione dei requisiti
1. Per l"attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui
all"articolo 2, comma 2, del presente Regolamento. In questa ipotesi l"impresa ha diritto
all"attribuzione di un punteggio base pari a .
2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti
condizioni:
a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell"Interno e da
Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni
dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori
rispetto a quelli fissati dalla legge.
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il
controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all"impresa o di
un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsability anche
attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e
l'acquisizione di indici di sostenibilità;
e) di essere munita di informazione liberatoria ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione approvati dall"Autorità.
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l"attribuzione di una  aggiuntiva, fino al
conseguimento di un punteggio totale massimo di
Articolo 4 – Possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, comma 2, è attestato mediante
autocertificazione del legale rappresentante dell"impresa. Si applicano le norme che sanzionano,
anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal DPR n.
445/2000.
Articolo 5 - Procedimento per l"attribuzione del rating di legalità
1. L"Autorità delibera sulla richiesta di attribuzione del rating entro 60 giorni dalla richiesta.
2. In caso di incompletezza dell"istanza presentata, l"Autorità ne informa l"impresa entro
quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento
della richiesta completa.
3. L"Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero
dell"Interno e al Ministero della Giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro
trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell"Interno o il Ministero della Giustizia hanno
svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.
4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell"impresa, l"Autorità può
compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l"attribuzione del rating
di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il
termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale l"esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese
si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un
periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.
5. L"Autorità comunica al richiedente l"esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l"Autorità
inserisce l"impresa nell"elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
Articolo 6 – Durata, rinnovo, sospensione e revoca
1 Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile, su richiesta.
2. In sede di rinnovo, l"impresa invia all"Autorità, nei 30 giorni precedenti la scadenza del
periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che
attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, comma 2.
3. L"Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il
procedimento di cui al precedente articolo 5.
4. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, l"Autorità con
proprio provvedimento dispone la revoca del rating ovvero procede alla riduzione del punteggio
attribuito. L"Autorità dispone, altresì, la revoca nel caso in cui il rating sia stato rilasciato sulla base
di dichiarazioni false o mendaci.
5. In caso di rinvio a giudizio o di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali,
nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all"articolo 2 del presente
Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating sino alla pronuncia di I grado ovvero
sino al perdurare dell"efficacia delle misure cautelari.
6. L"Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e
all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei
provvedimenti di cui all"articolo 2, comma 2, lettere c), d), e), g) del presente Regolamento, ove tale
provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia di I grado dell"autorità giudiziaria.
7. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del
punteggio o di sospensione, comunica all"impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating
alla conferma del punteggio già attribuito, o che ne comportano la sospensione.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l"impresa ha il diritto di
presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo il termine di cui all"articolo 5,
comma 1, è sospeso.
In caso di richiesta di informazioni effettuata ai sensi del precedente comma 6, il termine di
cui all"articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.
Articolo 7 - Obblighi informativi
1. L"impresa cui è stato attribuito il rating si impegna a comunicare all'Autorita' ogni
variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente
articolo 6, commi 5 e 6, entro tre giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all"articolo
6, comma 4 del presente Regolamento.
2. Il Ministero di Giustizia, il Ministero dell"Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per
quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all"Autorità ogni
variazione intervenuta nei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui
all"articolo 6, commi 5 e 6 del presente Regolamento.
Articolo 8 - Elenco delle imprese con rating di legalità
1. L"Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un"apposita sezione del proprio
sito l"elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la
relativa decorrenza; nella medesima sezione viene altresì pubblicato l'elenco delle imprese alle quali
il rating non è stato attribuito per carenza dei requisiti.




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