-  Rossi Rita  -  21/03/2013

UNA SENTENZA IDEOLOGICA. E IL BAMBINO PADOVANO DIVENTA UN PACCO POSTALE… - Cass., sez. I, 20 marzo 2013, n. 7041 – Rita ROSSI

Brevi riflessioni a caldo:

- Sentenza del 6 marzo, pubblicata il 20 marzo. Velocità supersonica: come tutti ricorderanno, la vicenda del prelevamento del bambino padovano, da parte della forza pubblica, risale all'ottobre 2012. Il giudizio di Cassazione è durato neppure cinque mesi: fosse sempre questo il corso della giustizia. Evidentemente, il clamore della vicenda ha prodotto i suoi frutti...

- Ritiene la S.C. che la corte d'appello avrebbe evitato "accuratamente" ogni riferimento alla "sindrome di alienazione parentale", osservando, poi, con tono mordace: "che si tratti di un mero lapsus memoriae o di un espediente dialettico per eludere la questione della validità scientifica della PAS e le critiche della consulenza tecnica d'ufficio, questa Corte non è in grado di stabilire". Ebbene sì, i giudici del Palazzaccio giungono ad ipotizzare un intento elusivo e in fin dei conti malevolo da parte di altri giudici; né si domandano per quale ragione i magistrati veneziani avrebbero dovuto utilizzare tali stratagemmi.

- Subito dopo, la S.C. si contraddice, là dove afferma: "tale lacuna (cioè il fatto che la corte d'appello non abbia parlato di PAS) è meramente apparente, essendosi in presenza di una motivazione per relationem".  Dunque, i giudici del gravame, facendo riferimento all'elaborato peritale, hanno perciò stesso fatto riferimento alla PAS. E ciò sconfessa la tesi del "lapsus memoriae" come pure quella dell' "espediente dialettico".

- I giudici veneziani avrebbero poi disatteso i principi della bigenitorialità e della necessità di ascolto del minore. Certo, il rispetto della bigenitorialità deve sorreggere ogni decisione, in Italia, da chè detto principio è divenuto parte integrante ed essenziale del codice civile. Ma, come attuarlo in un momento in cui le condizioni patologiche insorte e indotte nel bambino da uno dei genitori hanno determinato un grave e attestato (dal CTU) rischio di deriva psicopatologica?
Quanto all'ascolto del minore, poi, occorre fare attenzione a non inflazionarlo, sbandierandolo come rimedio per tutti i mali: se la volontà del bambino è viziata e fortemente condizionata, l'ascolto non potrà che risultarne viziato.

- Vi sarebbe un dato fattuale, secondo la S.C., idoneo a sconfessare le conclusioni della corte d'appello: il bambino aveva attenuato il rifiuto del padre proprio quando la madre aveva mostrato un atteggiamento più collaborativo: ebbene, come fa la S.C. a non accorgersi che questo dato conferma la forte coartazione dei comportamenti nel minore?

- Ma, il vero vizio della sentenza veneziana sta – secondo i giudici Supremi – nella sua intima correlazione con la diagnosi di PAS formulata dal CTU. E' la parola PAS che fa paura, si deve dunque scongiurare il rischio del suo sdoganamento di tale realtà emergente, che obbligherebbe i giudici a decisioni talvolta gravi e poco diplomatiche. Ed è evidente che se il CTU avesse – questa volta sì opportunamente – optato per una diversa terminologia, e se lo stesso avessero fatto gli "ingenui" giudici veneziani, allora del tutto verosimilmente non si sarebbero trovati argomenti atti a sconfessare la decisione di merito.

Il fatto è che un'altra corte, la corte d'appello di Brescia è ora chiamata a valutare il caso, quale giudice di rinvio, mentre nel frattempo una madre, usando buon senso ed equilibrio, è già andata a riprendersi l'oggetto del contendere. Quali, poi, siano gli effetti di tutto questo sull'equilibrio interiore del bambino è un'altra storia.




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