-  Redazione P&D  -  27/08/2010

USUFRUTTO GIUDIZIALE: SI APPLICA ANCHE ALLA CASA DI VILLEGGIATURA - RM

In sede di divisione dei beni della comunione legale tra coniugi, il giudice (per normativa introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 - riforma del diritto di famiglia -), in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire, a favore di uno dei coniugi, l'usufrutto (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010) su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge; il principio è considerato avente carattere generale (non eccezionale)
“ai sensi della norma di carattere generale contenuta nell'art. 194 comma 2 c.c. (norma che non ha carattere eccezionale, essendo applicabile tutte le volte in cui si renda necessario per assicurare alla prole minorenne le migliori condizioni materiali e morali di vita, in modo da garantire alla stessa una adeguata assistenza da parte dei genitori, affinché essa riceva il minor danno possibile dalla disgregazione del nucleo familiare) il tribunale per i minorenni può costituire, a favore del coniuge affidatario del figlio minore, usufrutto, sulla quota parte dei beni spettanti all'altro, ogniqualvolta ciò corrisponda all'interesse del minore. Poiché la disponibilità pacifica e serena di un'abitazione idonea costituisce una delle prime, fondamentali, necessità per la normale evoluzione della personalità di un soggetto, il cennato interesse sussiste senza dubbio nel caso in cui sia in comproprietà, tra i coniugi, un appartamento (destinato, giusta le condizioni della separazione consensuale tra loro intervenuta, a soddisfare le esigenze del minore e del genitore con lui convivente) e il coniuge non affidatario manifesti l'intenzione di alienare la propria quota (nella specie proponendo la permuta dell'alloggio, esuberante rispetto alle necessità del minore e dell'altro genitore, con due appartamenti più piccoli, da attribuire, in proprietà esclusiva, uno a ciascun coniuge):.
Tribunale minorenni Roma, 25 giugno 1984 Bianchini c. Laurenzi Giur. merito 1985, 1082 (nota) Giur. it. 1985, I,2,328 Giust. civ. 1985, I,2648 Riv. Notariato 1986, 723 Dir. Famiglia 1984, 1051
ed ha ottenuto applicazione anche per la casa di villeggiatura,
“ritenuto che la norma di cui all'art. 194 comma 2 c.c., per cui il giudice può costituire, in favore di un coniuge, l'usufrutto su parte dei beni dell'altro coniuge allorquando il regime patrimoniale di comunione legale si sciolga, non ha carattere eccezionale, essendo applicabile ogni qual volta si renda necessario per assicurare alla prole minorenne (ed al coniuge affidatario) migliori condizioni materiali, morali e psicologiche di vita, anche allo scopo di attenuare il più possibile il danno incombente sui figli per la disgregazione del nucleo domestico d'appartenenza, può essere accolta la richiesta della moglie separata, affidataria della prole e comproprietaria, ai sensi della normativa sulla comunione legale dei beni, con il coniuge di una casa di villeggiatura, di istituire su tale immobile, in favore proprio e ai sensi dell'art. 194 cit., un diritto di usufrutto sulla quota dominicale (indivisa) spettante al marito (nella specie, il marito aveva contratto, in seno alle clausole di separazione, l'obbligo di donare alla moglie il quarto della proprietà comune, obbligo rimasto inadempiuto)”
Tribunale minorenni Catania, 29 giugno 1992 Alecci Dir. Famiglia 1992, 741
anche se con qualche eccezione:
“non può essere costituito, dal giudice minorile, in favore della figlia minorenne, affidata ad un genitore, usufrutto legale sulla quota di immobile in comunione dei beni spettante all'altro coniuge, genitore non affidatario, al solo scopo di consentire alla minore di usufruire di quell'immobile per la villeggiatura”.
Corte appello Napoli, 27 febbraio 2003 - Giur. napoletana 2004, 288 




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