-  Mazzon Riccardo  -  16/04/2012

USURPAZIONE DEL FONDO CONCESSO IN USUFRUTTO - Riccardo MAZZON

Qualora, durante la vigenza del diritto d'usufrutto, un terzo commetta usurpazione sul fondo oggetto del diritto reale predetto, o altrimenti offenda le ragioni del nudo proprietario, l'usufruttuario sarà tenuto

"l'usufruttuario è altresì tenuto al compimento di atti conservativi volti a facilitare il successivo intervento del proprietario, dai quali non può esimersi adducendo di aver adempiuto ai suoi obblighi compiendo la denunzia" Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, 2a ed., in Tratt. Vassalli, IV, 5, Torino, 1972, pag. 506 (vedi, amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010)

a denunziare

"la denuncia, che può essere compiuta in qualsiasi forma (scritta e orale), deve essere fatta in tempo utile per consentire al proprietario l'esercizio del suo diritto. Quanto alla forma, sarà però interesse dell'usufruttuario di effettuare la denuncia in modo tale da precostituirsi la prova di aver adempiuto al suo obbligo" Barbero, L'usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, pag. 324;

 la circostanza al nudo proprietario medesimo:

 "il prevedere che l'usufruttuario sia tenuto a denunciare al proprietario le usurpazioni e le violazioni che durante l'usufrutto possono ledere il diritto di proprietà, costituisce conseguenza e specificazione dell'obbligo di custodia di cui all'articolo 1004 c.c." De Martino, Dell'usufrutto, 4a ed., in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 957-1026, Bologna-Roma, 1978,pag. 320; contra Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. Cicu, Messineo, XI, 1, Milano, 1979, pag. 253, secondo il quale tale obbligo sarebbe in realtà uno dei limiti stessi dell'usufrutto; pertanto il comportamento omissivo dell'usufruttuario costituirebbe un abuso da cui discende l'applicazione delle misure ex art. 1015 c.c. e il risarcimento del danno.

 Nel caso l'usufruttuario

"con riguardo al termine, nel silenzio della legge, non è applicabile lart. 1586 c.c. in tema di locazione, attesa la diversa posizione giuridica dell'usufruttuario rispetto al conduttore" De Martino, Dell'usufrutto, 4a ed., in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 957-1026, Bologna-Roma, 1978, pag. 322

permetta la denuncia sopra cennata,

"l'usufruttuario è tenuto a denunciare al proprietario qualsiasi molestia di fatto e di diritto che possa pregiudicare le ragioni della proprietà e dunque anche quelle che ledano esclusivamente il diritto di proprietà" Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. Cicu, Messineo, XI, 1, Milano, 1979, pag. 253

egli sarà da ritenersi responsabile dei danni derivati, al nudo proprietario, dalla propria omissione.






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