-  Graziuso Emilio  -  06/12/2012

VACANZA ROVINATA: INADEMPIMENTO DEL NON OPERATORE TURISTICO – GdP Pescara 14.2.2012 - Emilio GRAZIUSO

In merito al danno da vacanza rovinata, si segnala la sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 14 febbraio 2012 (in www.dejure.it), con la quale è stata affrontata, risolvendola positivamente, una problematica particolare: la riconoscibilità della voce di danno de qua nelle ipotesi di inadempimento di un terzo estraneo al contratto di acquisto del pacchetto turistico.

Il Giudice di Pace abruzzese ha condannato, infatti, la società di trasporto ferroviario al risarcimento. Oltre che del danno patrimoniale, anche del danno da vacanza rovinata, in quanto, a causa del ritardo accumulato dalla stessa nell"espletamento del proprio servizio (il quale, è opportuno precisarlo, non era compreso nel pacchetto turistico) gli sfortunati turisti non hanno potuto imbarcarsi e, quindi, raggiungere la località presso la quale dovevano trascorrere la propria vacanza.

In giurisprudenza, si riscontrano sentenze contrarie a quella in esame: Il Giudice di Pace di Bari, con sentenza del 7 marzo 2011, ad esempio, ha affermato che solo l"organizzatore del pacchetto turistico e/o il venditore dello stesso possono essere tenuti a risarcire al consumatore il danno da vacanza rovinata, escludendo, quindi, tale voce di danno qualora il pregiudizio derivi dal vettore aereo con il quale il turista ha concluso il contratto di trasporto non compreso nel pacchetto turistico.

A parere di chi scrive, le conclusioni alle quali giunge il Giudice di Pace di Pescara, con riferimento all"ipotesi di danno da vacanza rovinata per inadempimento del terzo, sono, invece, condivisibili.

La circostanza che l"inadempimento che ha causato il danno non derivi da una delle parti del contratto di acquisto del pacchetto turistico, non può costituire un limite al riconoscimento del risarcimento del danno da vacanza rovinata patito dai turisti, i quali, comunque, non hanno potuto beneficiare della vacanza acquistata.

Probabilmente, non potrà essere applicabile al caso di specie l"art. 47 cod. tur. ma, sicuramente, non potrà essere riconosciuto a carico del diretto responsabile, un danno di natura non patrimoniale, derivante, nella fattispecie, dall"inadempimento del contratto di trasporto, dal quale è scaturito il venir meno o la riduzione del periodo di vacanza.




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