-  Mazzon Riccardo  -  26/05/2014

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E CONTROLLO SULLA DISTRIBUZIONE DI SANGUE: ATTIVITA' PERICOLOSE? - RM

E' stato chiarito in giurisprudenza come la responsabilità civile del Ministero della salute, per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria (per la poliomielite), non sia inquadrabile nell'ipotesi di cui all'articolo 2050 del codice civile, ma vada ricompresa nella previsione generale dell'articolo 2043, medesimo codice perché, anche dopo il trasferimento alle regioni di numerose competenze in materia, permane in capo al Ministero un ruolo generale di programmazione e di controllo del servizio de quo; la pronuncia che segue è del 27 aprile 2011 e conclama come, in tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, inquadrabile nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., la normativa nazionale abbia previsto, in un primo tempo, che tale vaccinazione si svolgesse con il sistema del virus attenuato (Sabin) e, successivamente, con quello del virus inattivato (Salk), essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale l'astratta pericolosità del primo tipo di vaccino in determinate situazioni:

"ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del Ministero, una volta dimostrato che il danno si sia verificato in conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin, il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di quel vaccino fosse o meno nota all'epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento, ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi. (Fattispecie relativa a vaccinazione praticata nel 1981). Peraltro, la responsabilità civile del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria per la poliomielite non è inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., non potendosi ritenere di per sé come attività pericolosa, e va ricompresa nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., perché, anche dopo il trasferimento alle regioni di numerose competenze in materia, permane in capo al Ministero un ruolo generale di programmazione e di controllo del servizio di vaccinazione obbligatoria" (Cass. civile, sez. III, 27 aprile 2011, n. 9406, GCM, 2011, 4 - cfr. amplius il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -).

Ulterirmente, Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che, se pur pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, non lo sono, invece, il controllo e la vigilanza su tali attività:

"ove i danni subiti da un paziente contagiato da Hcv siano addebitati, a titolo di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa, alla struttura sanitaria (la responsabilità del Ministero, invece, non si fonda sull'art. 2050 c.c., perché pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, ma non il controllo e la vigilanza su tali attività: cfr. capitolo sedicesimo del presente lavoro - n.d.r.) presso cui era stata praticata la trasfusione con sangue infetto, il soggetto leso è tenuto a fornire la dimostrazione del nesso causale tra la specifica trasfusione e il contagio, che può essere fondata su meccanismi presuntivi, qualora la struttura sanitaria non abbia prodotto la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente" (Cass. civ., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 582, FI, 2008, 2, 453; GCM, 2008, 1, 34; FA, 2008, 1, 93; Civ, 2008, 11, 86; GC, 2009, 11, 2533).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film