-  Redazione P&D  -  15/10/2010

VALORE DELLE FATTURE COMMERCIALI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RM

Quanto al valore delle fatture commerciali nell'ambito della c.d. seconda fase (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) del procedimento d'ingiunzione (fase dell'opposizione), occorre ribadire che
“...la fattura costituisce piena prova tra le parti del rapporto giuridico intercorso, ma l'efficacia probatoria è limitata, ai sensi dell'art. 2702 c.c. al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, e non si estende alla verdicità delle dichiarazioni stesse.....”;
Cassazione civile , sez. III, 27 ottobre 1994, n. 8843 Lattanzio c. Di Petta Giust. civ. Mass. 1994, 1294 (s.m.)
nonché che
“....i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 c.c., e non invece a favore di esso (salvo che ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei limiti previsti dall'art. 634 c.p.c.)....”.
Cassazione civile, sez. II, 17 febbraio 1995, n. 1718 Soc. Ricas c. Soc. Liguaro ceramica e altro Giust. civ. Mass. 1995, 363
Ancora, risulta importante rammentare la differente valenza che i documenti in questione assumono quando le parti rivestano, entrambe, la qualifica di imprenditori:
“....gli estratti autentici delle scritture contabili previsti dalle leggi tributarie, come le fatture commerciali, possono costituire non solo idonee prove scritte, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., per la emissione del decreto ingiuntivo, ma anche, ai sensi dell’art. 2710 c.c., prove utilizzabili nell’ordinario giudizio di cognizione quando le parti in contrasto siano (come nel caso) imprenditori e si riferiscano a rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.....”.
Tribunale Messina, 14 aprile 2006, n. 559 M. c. A. Giurisprudenza locale - Messina 2006,
Sul punto, si veda anche, a mò d'esempio, la seguente pronuncia:
“.....le fatture attestanti l'erogazione di un servizio idrico in favore di un'utenza, prodotte ex art. 634 c.p.c. nell'ambito di un procedimento monitorio, conservano efficacia probatoria anche nel successivo giudizio di opposizione e senza alcuna inversione dell'onere della prova, qualora il contegno difensivo osservato da parte opponente risulti impostato su argomenti incompatibili con il disconoscimento dei fatti sottesi alla rivendicazione del credito azionato. Pertanto; posto che il debitore opponente si limiti a contrastare la pretesa avversaria in base all'entità del consumo idrico effettivo, devono ritenersi pacifiche le circostanze riguardanti l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, l'avvenuta fornitura di acqua erogata durante il periodo interessato dalle fatture prodotte nonché il mancato pagamento del corrispettivo dovuto....”.
Tribunale Salerno, sez. II, 15 gennaio 2008, n. 104 - c. - Il merito 2008, 19 (SOLO MASSIMA)




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