-  Miceli Carmelo  -  20/12/2014

VALUTAZIONE COMPARATIVA, ANONIMATO E SPERANZA DI MERITO- Tar Umbria n 585/2014- C. MICELI

La materia del contendere, a ben vedere, insedia non di rado i sogni di gloria di giovani laureati, pronti sulle rampe di lancio concorsuali (viste le delusioni, le aspettative che si assottigliano, le ambizioni tosate dai vincoli di bilancio, quasi non sarebbe assurdo oggi definire la nostra generazione come quella de "i ragazzi dello zoo giuridico").

Così capita che le valutazioni comparative, nella cultura del sospetto, si allineano con difficoltà sui binari della imparzialità che deve connotare il dire e l" agire della pubblica amministrazione.

Il decisum in epigrafe offre spunti di interesse ai fini della delimitazione del principio di anonimato in relazione all"espletamento dei pubblici concorsi. In aderenza alle censure spiegate dal ricorrente, il Collegio mostra di farne buon governo, evidenziando l"illegittimità della condotta dell"ente pubblico.

Con tono quasi oracolare, si ribadisce un consolidato indirizzo interpretativo secondo cui, la regola dell'anonimato nell" arena dei pubblici concorsi, posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, "deve dirsi violata soltanto allorquando ricorrano due concorrenti elementi, ovvero l'idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale (ex multis T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 7 maggio 2014, n.4733; Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n.202)".

Con maggior impegno esplicativo, si sottolinea, riguardo alla prima delle due condizioni, che ciò che rileva è l'astratta idoneità del segno di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione, e cioè quando emerge un carattere "oggettivamente e incontestabilmente anomalo" rispetto alle consuete modalità di esposizione del pensiero e di traduzione dello stesso in forma scritta (ex multis, T.A.R. Lazio Roma sez. III, 7 maggio 2014, n.4733).

Quanto alla declinazione del secondo requisito, devono sussistere elementi idonei a dimostrare l'intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile la propria traccia. Nel trascorrere dalla norma al fatto e dal fatto alla norma (come insegna la buona dottrina tedesca), nel dialogo tra regole e realtà, il Collegio ritiene come sia da escludere nel caso di specie la violazione del principio di anonimato.

La lettura dei fatti di causa, avvalora la ratio decidendi (senza per questo dover scomodare riadattamenti di categorie care a J. Shearle, come regole costitutive e intenzionalità collettiva). E così nel dare riscontro alle doglianze mosse dal ricorrente, si evidenzia come lo sbarramento di un foglio (come del resto "il richiamo per la prosecuzione della lettura dell'elaborato dalla c.d. bella copia alla minuta"), non integra alcuna anomalia, né denota una volontà del concorrente di rendersi riconoscibile dalla Commissione.

Degne di nota sono pure le considerazioni sviluppate sul versante della prova dell"intenzionalità (il peso della dimostrazione va del resto bilanciato, per evitare che il riparto dei carichi processuali urti con il bisogno di verità): "l"aver il candidato comunicato pubblicamente e ad alta voce l"apposizione della barratura di un foglio è comportamento incompatibile con la suddetta intenzionalità, la quale presuppone al contrario un comportamento percepibile solo dai componenti della Commissione e non dagli altri candidati" (con buona pace degli amanti dei gialli che a questo punto potrebbero osservare come una tale condotta potrebbe servire a precostituire un alibi…ma lasciamo per adesso i rovelli e i misteri dell"antropologia umana).

Quale logico corollario della declaratoria della illegittima condotta della p.a. nella vicenda specifica, viene sancito l" obbligo per la medesima di procedere alla correzione della traccia del ricorrente, nonché di formulare il giudizio comparativo finale all"esito del concorso, facendo salve le sacche discrezionali che saranno spese dall" ente secondo l"effetto conformativo tracciato in sentenza.

Nel concludere il presente intervento, mi vien da pensare come si sia assistito a una nuova puntata del confronto tra incertezza e diritto, terreno in cui si giocano combinazioni inedite che poi affollano le aule giudiziarie (riedizioni de i soliti sospetti con la maldicenza che insiste a tamburo -chi è Keyser Soze?-). Il merito anonimo nello svolgimento della prova, puro e senza tracciabilità.. la trasparente valutazione, solo essa, dà all" esito il codice di identità. L"incerto viene selezionato per la costruzione della certezza giuridica, senza, si spera, continue rimessioni in causa del dubbio. Ah, se non fossi in Italia…




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