-  Mazzon Riccardo  -  08/10/2015

VEDUTE E DISTANZE DA OSSERVARE: QUALE RATIO? - Riccardo MAZZON

normativa sulle distanze da osservare nell"apertura delle vedute

normativa sulle distanze da osservare nella costruzione in fondi limitrofi ad edifici con vedute

medesima ratio?

Si è detto da più parti che, oramai, la giurisprudenza ha elaborato, sia pure in stretta aderenza con le specifiche fattispecie sottoposte al suo esame, dei criteri sufficientemente consolidati in materia; d'altra parte, intuitivamente,

"posto che le vedute, consentendo l'inspectio e la prospectio in alienum, limitano in maniera più incisiva, rispetto alle luci, la libertà del vicino ed in particolare la sua privacy, la loro apertura è assoggettata a particolari cautele, che consistono nel rispetto di determinate distanze tra le vedute ed il fondo del vicino, e ciò per tutelare quest'ultimo dall'altrui indiscrezione" Figone, Luci e vedute, in Digesto civ., XI, Torino, 1994, 141; ma vedi, amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto.

Fondamentale peraltro, al fine di comprendere la copiosa casistica che caratterizza l'argomento, è focalizzare l"attenzione su quella che è la ratio della normativa sulle distanze da osservare in tema di vedute, vuoi da parte di che tali vedute intenda aprire,

"tenuto conto della "ratio" dell'art. 905 c.c., consistente nell'esigenza di salvaguardia della riservatezza del fondo del vicino, qualsiasi intervento umano di modifica dello stato dei luoghi che comporti condizioni oggettive stabili per esercitare un comodo affaccio sulla proprietà confinante può dar luogo, in concorso con le altre condizioni di legge, alla creazione di una servitù di veduta, a nulla rilevando che il fondo su cui l'intervento è stato realizzato sia sopraelevato rispetto all'altro ovvero che le opere eseguite non siano destinate in via esclusiva all'esercizio della veduta, laddove comunque le stesse, per ubicazione, consistenza e struttura, in luogo di una vista precaria e fugace, consentano il comodo affaccio, permettendo ad una persona di media costituzione fisica la sosta e l'osservazione, in modo normale ed in condizioni di assoluta sicurezza, verso la proprietà sottostante" Cass. 28.7.05, n. 15885, GCM, 2005, 6;

vuoi da parte di chi intenda, al contrario, costruire nelle adiacenze di vedute già esistenti:

"in tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, se la "ratio" dell'art. 907 c.c., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l'esercizio dell'inspectio e della prospectio, l'accertamento e la valutazione della idoneità della costruzione a non ostacolare la fruizione di tali beni, nonché a non determinare modifica sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare di veduta, richiedono al giudice una motivazione congrua e adeguata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del tribunale perché la motivazione del giudice di appello si esauriva nella mera ripetizione dell'apprezzamento espresso dal giudice di primo grado, laddove tale apprezzamento - riguardante una tettoia di materiale plastico di spessore sottile e di colore trasparente - era stato contestato e messo in discussione, con il gravame)" Cass. 23.3.04, n. 5764, GCM, 2004, 3.




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