-  Foligno Emanuela  -  16/12/2015

VENDITA DI FARMACI ON LINE: FARE PUBBLICITA' E' ILLECITO PERCHE' INGANNEVOLE- Emanuela FOLIGNO

VENDITA DI FARMACI ON LINE: FARNE PUBBLICITÀ È ILLECITO PERCHÉ INGANNEVOLE

TAR, Lazio-Roma, Sentenza N. 4579 del  25 marzo 2015

 

L"attività di intervento con la quale un sito internet favorisce l"incontro tra domanda e offerta nella compravendita di farmaci on line costituisce pratica commerciale scorretta ed, in quanto tale, sanzionabile ai sensi dell"art. 27 del Codice del Consumo.

Ciò è stato affermato dal TAR del Lazio (N. 4579 del 25/03/2015) che ha confermato totalmente  le argomentazioni dell"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel caso esaminato dall"Autorità Amministrativa il titolare di un sito internet è stato multato per aver pubblicizzato l"offerta di farmaci etici e generici mediante la concessione di appositi spazi all"interno della pagina di due aziende farmaceutiche operanti on line.

Oltre a reindirizzare gli utenti sui siti delle farmacie "virtuali", ove avvenivano poi effettivamente le transazioni, il sito in questione decantava la convenienza delle operazioni commerciali proposte.

Tale comportamento è del tutto illecito poiché  la normativa vigente in materia subordina la vendita di farmaci a rigidi  e specifici requisiti, tra i quali: la preventiva autorizzazione dell"Agenzia Italiana del Farmaco all"immissione in commercio del prodotto, la necessità della prescrizione medica per il suo rilascio, l"obbligo di vendita in farmacia, ecc.

Secondo il Tribunale Amministrativo, dunque, un sito internet, anche se funge da  ancora di collegamento alle pratiche sleali perpetrate da siti di e-commerce, incorre  nelle sanzioni previste dal Codice del Consumo.

L"art. 20 del Codice del Consumo stabilisce il divieto di pratiche commerciali scorrette (ovvero, pratiche ingannevoli e aggressive) e definisce scorrete le pratiche  che sono contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio.

Nel caso in esame, la condotta del Gestore del sito internet  che ha pubblicizzato la vendita di farmaci on line prospettando agli utenti la regolarità,  è una condotta  in ogni caso ingannevole ai sensi dell"art. 23, comma 1, del Codice di Consumo (è pratica commerciale ingannevole affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l"impressione che la vendita del prodotto è lecita).

Affinchè la pratica commerciale sia ingannevole, la stessa deve potere incidere  negativamente sulla libertà di scelta del consumatore, non necessariamente in dipendenza del carattere mendace delle informazioni pubblicitarie, ma anche per la presenza od omissione di elementi che siano idonei a menomare la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

Sia l"Autorità Garante che i Tribunali Amministrativi hanno più volte ribadito che  " il giudizio in ordine al carattere di ingannevolezza di un messaggio pubblicitario va effettuato ex ante con esclusivo riferimento alla portata dello stesso, costituendo il contatto del cliente con l"operatore pubblicitario il raggiungimento del risultato che il messaggio si prefigge, così consumandosi l"ingannevolezza dello stesso, che mira, appunto, ad indebitamente orientare le scelte dei consumatori inducendoli a contattare l"operatore.

La pregevole Sentenza oggetto di esame delinea anche l"apparato sanzionatorio previsto dall"art. 27 del Codice di Consumo.

La prima forma di tutela   è l"inibizione della pratica commerciale scorretta e la rimozione dei suoi effetti da parte dell"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Inoltre l"Autorità ha il potere di irrogare una sanzione pecuniaria tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, da definire tenendo conto della gravità e della durata della violazione.

Nel caso oggetto di analisi il Gestore del sito internet ha eccepito il mancato rilievo attribuito a tali parametri (art. 27 C.d.C.) nella quantificazione della sanzione di cui lamenta l"eccessiva onerosità e la sproporzione rispetto al ruolo di semplice sito internet rivestito nella vicenda.

Invero il Giudice Amministrativo ha ritenuto  " ampiamente provata la gravità della violazione, anche alla luce della durata della medesima, protrattasi, per quanto concerne il ricorrente, per più di un anno ed attuata con modalità, direttamente riferibili al ricorrente, idonee a determinare una significativa penetrazione nel mercato di riferimento, nonché della particolare vulnerabilità del pubblico di riferimento", conformemente a quell"indirizzo che attribuisce all"utilizzo della rete internet la capacità di amplificare la divulgazione del messaggio pubblicitario trattandosi di "mezzo che consente una espansione della comunicazione di gran lunga maggiore rispetto alla pubblicazione a mezzo stampa e che è potenzialmente idoneo a raggiungere qualunque soggetto interessato all"argomento".

In definitiva, la diffusione del mezzo di comunicazione impiegato è indice diretto della gravità della violazione e anche  parametro di riferimento per la quantificazione della sanzione.

Ed ancora il Giudice Amministrativo ha rigettato la richiesta di riduzione della sanzione chiesta dal Gestore del sito in virtù dell"immediata rimozione della pubblicità a seguito dell"avvio del procedimento da parte dell"Authority.

Sul punto, il Tribunale Amministrativo del Lazio, seguendo un orientamento consolidato, ha affermato che "il comportamento dell'agente rivolto alla eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, che può risultare rilevante in funzione di una riduzione della sanzione, non può consistere nella mera interruzione volontaria di ulteriori comportamenti violativi, e ciò anche quando tale interruzione si verifica prima dell'avvio della istruttoria da parte dell'Autorità; è ben vero infatti che l'interruzione della condotta violativa, incidendo sulla durata della violazione, ne attenua la gravità, ma la stessa non può essere assimilata al ravvedimento operoso, che invece deve consistere in una condotta attiva - nella specie non riscontrata - volta a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli della violazione commessa".

 




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