-  Redazione P&D  -  27/09/2012

VERSO LA CONDANNA DEL MONOPOLIO GRECO DEI GIOCHI- C 186/11 conclusioni Avv. Gen. Mazak- FEDERICO UNNIA

Pubblicate ieri le conclusioni dell"avvocato generale. Si prospetta un conflitto tra diritto e salvataggio della Grecia

 Salvare la libera concorrenza o la ragion di stato? E" questa la difficile questione che la Corte di Giustizia Europea dovrà affrontare nei prossimi mesi nel decidere in merito alla legittimità del monopolio greco dei giochi. La sentenza sarà doppiamente rilevante perché si esprimerà per la prima volta sulla ammissibilità di un monopolio nazionale dei giochi che esclude totalmente le libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, attribuito ad una società quotata di dimensione e profittabilità milionaria. Ma anche perché si esprimerà (quanto meno indirettamente) sul rapporto fra certezza del diritto dell"Unione, ed esigenze derivanti dalle draconiane politiche monetarie e di bilancio, nel drammatico contesto del salvataggio della Grecia e del destino dell"Euro.

Ieri sono state pubblicate le conclusioni dell"Avvocato Generale Jan Mazàk nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, Stanleybet e altri c. Repubblica Ellenica e OPAP, che preludono alla decisione della Corte di Giustizia Europea attesa per i prossimi mesi. Come noto, le conclusioni degli Avvocati Generali non sono vincolanti per la Corte, ma sono in larga misura seguite, e costituiscono un"anticipazione attendibile dei contenuti della sentenza.

La querelle, che vede il bookmaker britannico Stanleybet rappresentato davanti alla Corte di Giustizia dallo studio italiano De Berti Jacchia con gli avvocati Roberto A. Jacchia, Irene Picciano, Antonella Terranova e Fabio Ferraro, che storicamente lo assiste nei contenziosi nazionali ed europei del gioco, ha avuto inizio nel lontano 2004, allorché Stanleybet (che è anche la parte sostanziale all"origine di numerose sentenze di settore della Corte, in particolare quelle "italiane") aveva domandato alle Autorità greche una licenza per iniziare la raccolta delle scommesse sportive in rete fisica, accanto al monopolista OPAP. L"istanza era stata rigettata e ne era seguito un contenzioso interno. Il Consiglio di Stato greco nel 2009 ha sospeso la causa rinviandola alla Corte di Lussemburgo, alla quale ha posto numerosi quesiti pregiudiziali sulla compatibilità del monopolio greco dei giochi con il diritto dell"Unione. E" a questi quesiti, che la Corte di Giustizia si accinge ora a dare una risposta.

La decisione andrà ad arricchire la oramai nutrita giurisprudenza della Corte sulla compatibilità con il diritto dell"Unione delle regolamentazioni nazionali e delle barriere all"ingresso in materia di servizi di gioco e scommessa.

In questa causa, la Corte di Giustizia si occupa per la prima volta del sistema greco, che vede l"intero comparto del gioco in rete fisica affidato ad un operatore unico prescelto senza procedura concorsuale, con assoluta esclusione degli altri operatori, anche comunitari, dal mercato nazionale, assistita da sanzioni penali. Il monopolista OPAP è però una società anonima quotata con un fatturato di miliardi di Euro, che presenta la terza maggior capitalizzazione della Borsa di Atene. Lo Stato Ellenico – direttamente e tramite il recentemente istituito fondo pubblico per le privatizzazioni – possiede il 34% del capitale, che per il resto è detenuto da investitori istituzionali e da risparmiatori.

Nel giudizio davanti alla Corte, la Commissione Europea ha correttamente concluso nel senso dell"incompatibilità dei diritti esclusivi riservati all"OPAP con il diritto comunitario. Ma la Commissione quale componente-chiave della "Troika" verosimilmente conta sul ricavato della privatizzazione per dare respiro al Tesoro Greco. E" evidente che il principale asset dell"OPAP è costituito dal suo monopolio, in epoca recente prorogato, ancora una volta senza gara, dal 2020 al 2030. Se il monopolio fosse "cancellato" dalla Corte di Giustizia, l"OPAP perderebbe drammaticamente di valore ed i proventi della sua privatizzazione sarebbero probabilmente modesti.

Non sorprende dunque che, nelle sue conclusioni – che sono giuridiche e non politiche - l"Avvocato Generale Mazàk abbia suggerito alla Corte di dichiarare che il diritto dell"Unione osta all"attribuzione di diritti speciali ed esclusivi in materia di servizi di gioco ad un monopolista che riveste la forma della società commerciale quotata in borsa e che persegue finalità esclusive di profitto, in presenza di una politica nazionale di espansione dell"offerta, ed in assenza di riprova dell"effettiva presenza di fenomeni di frode e infiltrazione criminale su larga scala, tali da giustificare una "canalizzazione" forzata della domanda alla volta del monopolista e la conseguente grave compressione delle libertà fondamentali.

 

 

 

Federico Unnia




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