Con la newsletter del 3 aprile 2009, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che “non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente” e che “l'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy”.
Le suddette regole sono state richiamate dall’Authority al temine di una recente attività ispettiva sull’utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di un’azienda. Nell’occasione è stato disposto il blocco del trattamento relativamente ad alcune videocamere poste “in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante” [1].
In effetti il potere di controllo del datore di lavoro non deve intendersi rientrante nel potere direttivo di quest’ultimo ma, piuttosto, un potere distinto ed autonomo diretto alla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa nei limiti previsti dallo statuto dei lavoratori.
Ai sensi degli articoli 2086, 2094 e 2104, l’imprenditore ha il potere di controllare l’adempimento delle mansioni lavorative del lavoratore in modo diretto ovvero mediante la propria organizzazione gerarchica.
L’art. 114 del Codice della Privacy rubricato “controllo a distanza” rinvia all’art. 4 dello statuto dei lavoratori, il quale al comma 1 dispone il divieto dell’uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo dei lavoratori. Tale divieto è, però, derogato al comma secondo del medesimo articolo, il quale dispone che l’installazione di impianti di controllo a distanza è ammessa in presenza di esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in difetto, su istanza del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro.
In presenza delle suddette condizioni di ammissibilità per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, è sempre necessario, come ha precisato il Garante nel provvedimento sanzionatorio sopraindicato adottare tutte le misure imposte dal Provvedimento generale del 29 aprile 2004 [2], le cui linee guida sono già state illustrate in un precedente articolo pubblicato in questa rivista.
In particolare, in questa sede è opportuno evidenziare, tra le latre, l’importanza della designazione degli incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, per i soggetti che accedono alle immagini rilevate con gli impianti di telecontrollo; di “commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta"; nonché di affiggere l'informativa semplificata con le informazioni indicate nel sopraccitato Provvedimento generale del 29 aprile 2004.
[1] Il provvedimento, del 26 febbraio 2009, è reperibile al seguente indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1601522
[2] Provvedimento generale del 29 aprile 2004, in Bollettino del n. 49/aprile 2004, pag. 0, reperibile all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482