-  Farina Massimo  -  25/03/2009

VIDEOSORVEGLIANZA E DECRETO ANTISTUPRO – Massimo FARINA –


Con il Decreto Legge antistupro del 23 febbraio 2009 [1], il Governo ha approvato “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” ed ha introdotto una disposizione che concede la possibilità di oltrepassare il limite temporale delle 24 ore, per la registrazione e conservazione delle immagini, attualmente vigente in materia di videosorveglianza

Da tempo l’uso di sistemi per la videosorveglianza è stato oggetto di attenzione da parte dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, la quale è intervenuta con due importanti provvedimenti: il cosiddetto Decalogo della videosorveglianza del 29 Novembre 2000 [2], successivamente integrato con il provvedimento generale del 29 aprile 2004 [3]. 

Sulla base delle regole dettate dall’Authority, in caso di registrazione delle immagini, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, la conservazione dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita. In tal senso è stato previsto un tempo massimo di 24 ore, fatte salve le ipotesi speciali di conservazione prolungata in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In alcuni specifici casi , ad esempio per le banche le quali possono avere l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana [4]. 

Con il Decreto approvato il 20 febbraio 2009, il termine suddetto è stato ampliato; l’art. 6, infatti, ai commi 5 e 6, prevede che per soddisfare una specifica finalità (“la tutela della sicurezza urbana”), determinati Titolari del trattamento (“i Comuni”) “possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; e che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”. 

La previsione di una specifica finalità, quale condizione essenziale per la registrazione settimanale, soddisfa la principale necessità per la videosorveglianza (lecita) nel settore Pubblico, e cioè l’inerenza del trattamento alle funzioni istituzionali dell’Ente Pubblico che lo pone in essere. Soltanto in presenza di una tale condizione, in base all’art. 18, comma 4, d.lgs n. 196/03, il trattamento può prescindere dal consenso dell’interessato. In caso di trattamento effettuato da Enti Locali è, pertanto, necessario verificare se l’attività di videosorveglianza è rispondente alle funzioni istituzionali demandate al soggetto pubblico da norme nazionali, dall’ordinamento della polizia locale ovvero dagli statuti o dai regolamenti comunali.
 
Di regola i Comuni non hanno finalità istituzionali in materia di accertamento e repressione dei reati ed in tal senso l’art. 5.1 del Provvedimento Generale del 29 aprile 2004 prevede che anche in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, il Titolare deve attenersi al rispetto delle competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche , ossia alla polizia ed alla magistratura .
Può, pertanto, affermarsi che il testo del nuovo Decreto costituisce il fondamento di liceità per il trattamento che i Comuni, nel perseguire finalità “tutela della sicurezza urbana”, effettuano mediante l’utilizzo di apparati per la videosorveglianza “in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; ciò vale, ovviamente, anche per la conservazione delle immagini, fino a sette giorni successivi alla rilevazione.

La possibilità di trattare e conservare le immagini per un periodo superiore alle 24 ore, non esime, però, il Titolare del trattamento dal rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte dagli articoli 31-36 del codice e dall’Allegato b) (Disciplinare Tecnico) che, a maggior ragione, dovranno essere idonee a proteggere l’interessato.

Permangono, per i Comuni, gli obblighi informativi verso i cittadini, i quali devono essere opportunamente informati sull’esistenza e sulla finalità della videosorveglianza (per esempio attraverso l’affissione di avvisi in prossimità delle telecamere), nonché la necessità di individuare con precisione i soggetti legittimati a trattare i dati raccolti.
Per quanto concerne, poi, le modalità di ripresa è necessario specificare che, in base all’art. 6 del Decalogo sulla videosorveglianza (successivamente confermato dal Provvedimento integrativo del 2004) , il Titolare del trattamento deve necessariamente compiere le attività di ripresa e registrazione delle immagini in modalità conforme ai principi di pertinenza e non eccedenza. Solitamente, queste regole, per i soggetti pubblici, rappresentano la necessità di adottare accorgimenti tecnici che consentano di limitare le possibilità di ingrandimento o il livello di definizione delle immagini e dei volti delle persone. 

Nel caso di specie la finalità di “tutela della sicurezza urbana” mal si concilia con tali limitazioni al punto da condurre verso l’affermazione della necessità di misure diametralmente opposte, ossia che consentano la possibilità di individuare i soggetti ripresi con i sistemi di videosorveglianza.
Ciò è in linea con quanto previsto nell’art. 5.1 del Provvedimento Generale suddetto, ove è specificato che “quando il soggetto è realmente titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene”.
Fatte queste brevissime considerazioni, resta, ora, soltanto da attendere il testo dell’eventuale Legge di conversione

[1] Decreto Legge del 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24/2/2009 n. 45.
[2] Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimenti a carattere generale - 29 novembre 2000 (doc. web n. 31019) consultabile al seguente indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=31019.
[3] Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimenti a carattere generale - 29 aprile 2004 (doc. web n. 1003482) consultabile al seguente indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482.
[4] M. Farina, “Privacy e Videosorveglianza”in DEV, Gruppo Editoriale Infomedia - n. 131, luglio/agosto 2005. pp. 19 – 31 (ISSN 1124-5468);




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film