-  Mazzon Riccardo  -  26/07/2014

VIOLAZIONI DI NORME SULLE DISTANZE: PUO' ESSERE ANNULLATO IL PERMESSO A COSTRUIRE? - RM

In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,

"qualora un titolo edilizio sia stato annullato a seguito di una decisione giurisdizionale, per gli interventi eseguiti in base a detto titolo il Comune deve verificare se sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative ovvero la restituzione in pristino" T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 15/09/2010, n. 5946 N.S. c. Com. Milano Foro amm. TAR 2010, 9, 2754 (s.m.; cfr. amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -)

il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale; la valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa:

"quando un intervento edilizio è stato realizzato sulla base di un titolo poi rimosso in sede giurisdizionale, se l'annullamento è avvenuto per insanabile conflitto col regime normativo di riferimento l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare provvedimenti a carico dell'autore dell'intervento, disponendo in primo luogo la riduzione in pristino oppure, quando ciò è impossibile, la sanzione pecuniaria, con disciplina meno grave rispetto a quella riguardante opere eseguite in assenza di titolo in ragione dell'affidamento riposto dall'interessato sulla legittimità del provvedimento autorizzatorio successivamente annullato" T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 27/07/2011, n. 52 S.B. s.r.l. c. (avv. Gerbi, Quagliolo) c. Com. Antey Saint Andrè, L. s.r.l. c. (avv. Santilli), (avv. Parini) Foro amm. TAR 2011, 7-8, 2208 (s.m.) - conforme, nel senso che l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l'efficacia conformativa della sentenza del giudice amministrativo, oltre che costitutiva e ripristinatoria, è obbligato a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti consequenziali. Tali provvedimenti non devono, peraltro, avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate, prescrivendo l'art. 38, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in caso di annullamento del permesso di costruire, una nuova valutazione da parte del dirigente del competente Ufficio comunale riguardo la possibilità di restituzione in pristino; qualora la demolizione non risulti possibile, il Comune dovrà irrogare una sanzione pecuniaria, nei termini fissati dallo stesso art. 38. Consegue l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dopo e nonostante l'adozione dell'atto, ferma la giustiziabilità dello stesso nell'ordinaria sede del giudizio di cognizione: Consiglio di Stato, sez. VI, 13/06/2011, n. 3571 E.F. ed altro c. (avv. Lirosi) c. Com. Porto Recanati Settore Urbanistica , P.S. c. (avv. D'Agostino), (avv. Travaglini, Pianesi, Canalini) Foro amm. CDS 2011, 6, 2051 (s.m.).

L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.

Tali disposizioni si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 (c.d. D.I.A.), in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

 Peraltro, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 (D.I.A.), o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini concessi per la riduzione in pristino e, comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda:

"il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla cd. doppia conformità, nel senso che l'opera abusiva deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. Ciò significa che non basta che l'intervento sia conforme alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'abuso e che - qualora le norme urbanistiche cambino in senso meno favorevole, sicché l'intervento risulta non più conforme - il permesso di costruire in sanatoria non può essere concesso (nel caso di specie, anche ammesso che l'intervento fosse consentito dalle norme urbanistiche vigenti all'epoca, è pacifico che non potesse essere consentito successivamente all'entrata in vigore della l. reg. Campania n. 35 del 1987)" T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14/01/2011, n. 150 A.G. c. (avv. Di Martino, Sarro) c. Com. Piano di Sorrento c. (avv. Esposito) Foro amm. TAR 2011, 1, 212 (s.m.).

Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del T.U. dell"Edilizia per il contributo al rilascio del permesso di costruire; nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Altro argomento del quale necessita dare contezza è quello concernente il potere d"annullamento del permesso di costruire concesso alla regione.

In effetti, entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione:

"in materia edilizia, l'esercizio del potere di annullamento delle concessioni edilizie illegittime da parte della Regione (nel caso di specie, della Provincia in seguito a delega), risulta essere una potestà eccezionale che, in quanto tale, è soggetta a rigorosi limiti tra cui quello del suo esercizio entro il termine perentorio di diciotto mesi decorrente dall'accertamento delle violazioni; in particolare, tale termine decorre dalla data di deposito della relazione del funzionario che ha svolto i necessari accertamenti tecnici, posto che è da tale momento che la P.A. è in grado di esercitare il potere conferitole dalla legge" T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 02/05/2011, n. 237 Cond. B. ed altro c. (avv. Malignano Stuart); (avv. Pimpini, Poliandri); (avv. Tassoni); (avv. Camerini, Rossi, Nisii) c. Com. Teramo , Soc. C.N. s.r.l. ed altro c. (avv. Gussago), (avv. Camerini, Rossi); (avv. Cerulli), (avv. Camerini, Rossi); (avv. Gussago), (avv. Camerini, Rossi); (avv. De Meis), (avv. Gussago), (avv. Malignano Stuart), (avv. Malignano Stuart) Foro amm. TAR 2011, 5, 1642 (s.m.).

Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui sopra e da comunicare al comune; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento.

Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

Tali disposizioni si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 (D.I.A.), non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

 




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