-  Mazzon Riccardo  -  13/03/2015

ZONE DI RISPETTO: CONDONO ED AMNISTIA - Riccardo MAZZON

diritto penale e zone di rispetto

è da considerarsi tassativa l"eventuale esclusione dalla possibilità di condono di costruzioni insistenti in determinate zone di rispetto?

è applicabile l'amnistia all'installazione di manufatto senza concessione edilizia in zona di rispetto?

Secondo la giurisprudenza, l"eventuale esclusione dalla possibilità di condono di costruzioni insistenti in determinate zone di rispetto è da considerarsi tassativa;

"in tema di condono edilizio il vincolo di inedificabilità in zona di rispetto stradale è considerato un vincolo di inedificabilità assoluta e, di conseguenza, allorché l'abuso edilizio sia stato compiuto dopo la sua imposizione, non si applica l'art. 32 comma 2 lett. c), l. 28 febbraio 1985 n. 47 ma, in base al comma 3, il successivo art. 33 con conseguente insanabilità dell'abuso, a nulla rilevando la non pericolosità della porzione di manufatto per la sicurezza del traffico" - cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto, nonché T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 17/11/2011, n. 923 T. ed altro c. Com. Sperlonga, A. s.p.a. Red. amm. TAR 2011, 11 – conforme, affermando che il vincolo di inedificabilità sulle zone di rispetto stradale, imposto dall'art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ha carattere assoluto e, pertanto, a differenza del vincolo di cui all'art. 32, di inedificabilità relativa, che può essere rimosso a discrezione dell'autorità preposta alla cura dell'interesse tutelato, contiene un divieto di edificazione a carattere assoluto, che comporta la non sanabilità dell'opera realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto: T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 05/01/2011, n. 13 S.S. c. (avv. Leporale) c. Com. Gallipoli c. (avv. Quinto) Foro amm. TAR 2011, 1, 249

si confronti, ad esempio, anche la seguente pronuncia, laddove la Suprema Corte ha annullato la sentenza che aveva negato l'applicabilità dell'amnistia alla installazione, senza concessione edilizia, di un prefabbricato di circa 27 metri quadrati in zona di rispetto stradale:

"in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia per i reati edilizi, previste dall'art. 2 lett. c) n. 1 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, detta normativa esclude l'applicabilità del beneficio soltanto quando sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico paesaggistico, archeologico, storico-artistico, previsti da strumenti urbanistici sulle aree o edifici interessati, da valutarsi, a secondo dei casi e della natura del vincolo, in potenza ed in atto, nonché da norme poste a tutela dell'incolumità o dell'igiene pubblica e non per altro fattore, ancorché rilevante. Infatti detti interessi pubblici sono di elencazione tassativa e ad essi non è assimilabile, nemmeno per estensione logica, il divieto eventuale, ancorché assoluto, di edificazione contemplato nei piani regolatori generali e particolareggiati, ai fini dell'esclusione dall'amnistia della commessa violazione" Cass. pen. 12.1.84, GP, 1985, II, 173.

 




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