-  Mazzon Riccardo  -  04/11/2014

ZONE DI RISPETTO E DEMANIO STORICO E ARTISTICO - Riccardo MAZZON

- demanio storico-artistico

- la visione unitaria del complesso monumentale giustifica vincoli tesi a tutelare l'ambiente circostante?

- il caso particolare della c.d. "foresta fossile"

 

Particolare importanza riveste, in ottica di c.d. zone di rispetto, il demanio storico-artistico (si pensi, a mo' d'esempio, alla recente fattispecie decisa con la pronuncia che segue, laddove, nel caso di specie, la ragione del vincolo si rinveniva nella necessità di conservare la visione unitaria del complesso monumentale con il suo ambiente circostante, con la conseguenza che la scelta dell'imposizione del vincolo indiretto appariva strumento adatto alla valorizzazione della "Villa Bertani" in quanto i beni oggetto del vincolo impugnato non giustificavano "ex se" l'imposizione di un vincolo diretto - cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -):

"le misure previste dall'art. 21, l. 1 giugno 1939 n. 1089, a salvaguardia delle condizioni di ambiente e decoro delle cose immobili tutelate dalla stessa legge, vanno stabilite con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale, pertanto, si estende fino a comprendere ogni immobile, purché in prossimità del bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea ad alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio a quello circostante. Tale valutazione costituisce apprezzamento di natura tecnico - discrezionale non sindacabile in sede di legittimità se non per incongruenza, illogicità o inattendibilità" Consiglio di Stato, sez. VI, 18/04/2011, n. 2354 (Conferma Tar Veneto, sez. II, 4 novembre 2004 n. 3846) Soc. N.C. c. Min. beni culturali Foro amm. CDS 2011, 4, 1299

In tale ambito,

"poiché il potere spettante all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali di imporre zone di rispetto ex art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089, è assolutamente indipendente rispetto alla esecuzione dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori, esso viene del tutto legittimamente esercitato anche qualora investa una zona compresa in un progetto comunale di piano particolareggiato" T.A.R. Piemonte 11.10.78, n. 487, RavS, 1979, 168.

Conseguentemente, ad esempio,

"è illegittima la deliberazione di localizzazione di un edificio scolastico in area ricadente nella zona di rispetto di un complesso vincolato ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089, ove sia stata omessa la valutazione in ordine alla compatibilità dell'insediamento scolastico con la salvaguardia del complesso, non si sia dato conto dei criteri seguiti per la scelta e per la determinazione di nuovi vincoli, non sia intervenuta l'autorizzazione dell'organo competente per la tutela degli immobili di interesse storico ed artistico ai sensi della l. n. 1089 cit." Cons. St., sez. IV, 27.11.79, n. 1103, FA, 1979, 2146, I.

Naturalmente,

"il vincolo indiretto, posto dall'art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089, a salvaguardia della luce e della prospettiva dei monumenti nonché delle condizioni di ambiente e decoro delle cose immobili tutelate dalla stessa legge, deve considerarsi legittimo, anche ove comporti l'inedificabilità assoluta dell'area cui si riferisce, purché l'esercizio del potere discrezionale attribuito all'amministrazione nel determinare la zona di rispetto, con riguardo alla globale consistenza della c.d. cornice ambientale, sia congruamente motivato con l'espressa indicazione delle finalità che si è inteso perseguire e delle circostanze che, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche del bene ed alla sua ubicazione, hanno condotto in concreto alla scelta del tipo di tutela adottata" Cons. St., sez. VI, 10.2.99, n. 122, FA, 1999, 380.

E" stato, ad esempio, deciso, sulle scorta di un"insufficiente motivazione, che

"qualora, in relazione ad esigenze di sistemazione urbanistica di una zona e in presenza di una convenzione intercorsa tra privato e Comune, volta a realizzare finalità di miglioramento del sistema viario di un centro storico, il Comune abbia rilasciato una licenza edilizia per la demolizione di un edificio e la costruzione di un nuovo edificio, va pronunciata la illegittimità di un provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali (che risulti intervenuto dopo la esecuzione della demolizione autorizzata dal comune), pronunciato ai sensi dell'art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089 (zona di rispetto e vincolo indiretto), con il quale si imponga la ricostruzione sull'area di risulta secondo lo stesso sviluppo planimetrico, l'altezza e la spartitura architettonica della costruzione demolita, e ciò senza motivare congruamente sul punto della indispensabilità del mantenimento del preesistente assetto urbanistico" Cons. St., sez. IV, 14.11.78, n. 992, RavS, 1979, I, 39.

Quanto alle modalità identificative delle zone di rispetto, in ambito di demanio storico-artistico,

"l'estensione della zona di rispetto espressa dal vincolo indiretto non deve necessariamente avere un'ampiezza lineare costante dal limite dell'area direttamente vincolata, potendo essa variare in relazione all'andamento altimetrico del terreno ed alle conseguenti possibilità di visioni prospettiche che si intendono preservare attorno al monumento" T.A.R. Lazio 20.12.83, n. 1273, FA, 1984, 463.

Quanto alla giurisdizione,

"nell'ipotesi in cui si controverta circa l'illegittima apposizione del vincolo (quale zona di rispetto) ex art. 1, l. 1 giugno 1939 n. 1089, come dovuta al non corretto esercizio del potere discrezionale (nella specie, frutto di valutazioni palesemente incongrue ed illogiche poiché basate su contraddittorie risultanze istruttorie) la giurisdizione - strettamente legata al "petitum", che è l'annullamento dell'atto - compete al giudice amministrativo" T.A.R. Calabria Catanzaro 11.2.00, n. 141, FA, 2000, 2883.

Di particolare interesse la seguente pronuncia, avente per oggetto la tutela di una foresta fossile:

"non è censurabile, una ragionevole e sufficientemente motivata, l'imposizione di vincolo indiretto ex art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089 che costituisca una zona di rispetto intorno all'area di una foresta fossile i cui proprietari diano per probabile che siano rinvenibili ulteriori reperti" T.A.R. Umbria Perugia 28.3.98, n. 234, RGA, 1998, 955.

Sempre in ambito di zone di rispetto connesse al demanio storico-artistico, si segnalano le seguenti pronunce, relative alla necessaria, rigorosa, motivazione del provvedimento che impone i vincoli indiretti,

"l'imposizione dei vincoli indiretti volti a creare zone di rispetto per garantire non solo la conservazione, ma anche ogni possibilità di fruizione dei siti con valore storico-artistico e culturale in base a criteri suscettibili di evoluzione nel tempo, deve tuttavia essere rigorosamente motivata - specie quando si risolva in divieti assoluti di edificazione - con riguardo alla situazione dei luoghi e delle destinazioni urbanistiche, per dare conto che tra le possibili soluzioni è stata scelta quella che salvaguarda l'interesse pubblico con il minore sacrificio dell'interesse privato" T.A.R. Lazio 22.3.88, n. 443, FA, 1989, 751;

alla possibilità che l'autorità comunale si preoccupi anticipatamente, in sede di piano regolatore generale, di problemi connessi alla tutela dei beni ambientali e culturali,

"in sede di adozione di strumenti urbanistici, l'autorità comunale ben può preoccuparsi di problemi connessi alla tutela dei beni ambientali e culturali esistenti nelle diverse zone che il piano va a regolare, al fine di evitare successivi interventi repressivi dell'autorità all'uopo competenti, che in futuro potrebbero legittimamente paralizzare ogni attività edificatoria consentita da esso su terreni vincolati o comunque assoggettati a zone di rispetto" T.A.R. Abruzzo L'Aquila 24.3.82, n. 131, TAR, 1982, I, 1624;

all"individuazione e alla determinazione dell"ampiezza delle zone di rispetto:

"l'individuazione e la determinazione dell'ampiezza della zona di rispetto sono, per un verso, frutto di apprezzamento discrezionale sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità ed arbitrarietà e, per altro verso, non possono essere valutati astrattamente, ma in rapporto alla ubicazione, alla natura e alle caratteristiche dei beni costituenti l'insieme da preservare" Cons. St., sez. IV, 31.1.05, n. 256, FA, 2005, 1 105.

 




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