-  Mazzon Riccardo  -  09/01/2015

ZONE DI RISPETTO: QUANDO IL FUOCO DISTRUGGE O DANNEGGIA I BOSCHI - Riccardo MAZZON

le zone di rispetto attinenti alle zone di bosco distrutte o danneggiate dal fuoco

le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni

quali sanzioni?

Ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni:

"le misure protettive finalizzate al contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, previste dalla l. 21 novembre 2000 n. 353 e dalla l. reg. Lazio 28 ottobre 2002 n. 39, inclusi i divieti di durata pluriennale limitativi delle potenzialità edificatorie sui suoli percorsi dal fuoco, si applicano anche alle aree coperte da vegetazione qualificabile come "macchia" o da coltivazioni da frutto di vario genere (nella specie, il principio è stato enunciato con riferimento a un terreno coltivato a uliveto)" Consiglio di Stato, sez. IV, 09/07/2010, n. 4457 Com. Ariccia c. Avv. Bellini c. Soc. Ace e altro c. Avv. Ragazzo Foro it. 2011, 3, 148 (cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto).

É comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal primo comma del citato articolo di legge, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco:

"la sanzione del vincolo di inedificabilità, di cui all"art. 10, l. n. 353/2000, non colpisce qualsiasi area percorsa dall"incendio, ma solo "le zone boscate e i pascoli" intesi nella loro accezione definita dall"art. 2 della medesima legge, con esclusione dell"area coltivata" T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 17/11/2009, n. 11242 Soc. A. c. Avv. Ragazzo c. Com. Ariccia c. Avv. Bellini Riv. giur. Edilizia 2010, 1, 213.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

Il catasto è aggiornato annualmente.

L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

É ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui sopra solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto.

Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applica l'art. 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio: per le trasgressioni a tale divieto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000; in caso di trasgressioni da parte di esercenti attività turistiche, oltre a detta sanzione, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Per ogni ulteriore precisazione si rimanda alla legge n. 353/2000:

"in tema di abusi edilizi, il divieto di edificazione sui terreni già percorsi dal fuoco non è limitato alle sole aree individuate dal relativo censimento comunale ma riguarda tutte le aree effettivamente interessate da incendio, rientrando nell'attività ricognitiva del giudice l'individuazione delle stesse" Cassazione penale, sez. III, 17/11/2009, n. 7608 Rigetta in parte, App. Potenza, 13/03/2009 A. e altro CED Cass. pen. 2009, rv 246182 – si confrontino anche le seguenti pronunce: Cassazione penale, sez. I, 04/03/2008, n. 14209 D. CED Cass. pen. 2008, rv 239766 Cass. Pen. 2009, 5, 1980: l'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p., introdotto dal d.l. n. 220 del 2000, conv. nella l. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita - Tribunale Crotone, sez. I, 04/01/2008, n. 177 - Il merito 2008, 7-8, 66 (s.m.): per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 423 bis c.p.; in relazione all'art. 2 l. 21 novembre 2000 n. 353, si intende "un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Tale definizione, in apparenza generica e di scarsa utilità, permette in ogni caso di comprendere la definizione consolidata dalla ricerca dogmatica e dalla prassi, considerato che il "fuoco" avente come caratteristica "la suscettività ad espandersi", necessariamente deve essere interpretato nell'accezione di incendio in senso giuridico. Invero, per incendio, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, si intende un fuoco distruggitore di grandi proporzioni, che tende a diffondersi e progredire, spegnibile solo con difficoltà. Tale accezione trova riscontro nella lettura dell'art. 424 c.p. che distingue in modo chiaro l'appiccamento del fuoco, il quale determina l'abbrucciamento di una cosa in tutto o in parte, pur senza sprigionare fiamme, e l'incendio vero e proprio il quale richiede invece i presupposti sopra evidenziati.

 

 

 




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