Imporre al minore la frequentazione del genitore secondo modalità predeterminate e non condivise è contrario sial all'interesse del minore che alla piena realizzazione del principio della bigenitorialità
L" adolescente non può essere costretto a frequentare un genitore quando ciò gli crei disagio, per non esserci mai stati rapporti assidui ma solo contatti sporadici. L"imposizione è controproducente e non agevola l"attuazione del principio della bi genitorialità.
Il Tribunale di Torino, con il decreto 4 aprile 2016 (Pres. Castellani, est. Marco Carbonaro), respinge il ricorso di un padre che chiedeva al Tribunale la regolamentazione delle visite nei confronti della figlia adolescente, secondo le indicazioni della CTU e previa valutazione del comportamento della madre che a suo parere era stato ostativo dei rapporti genitoriali. Di conseguenza, dispone che gli incontri siano liberi secondo il gradimento del minore e sulla scia di una giurisprudenza che si sta formando, invita i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali, nell"interesse della figlia.
I Giudici richiamano le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell"uomo (cfr. causa Santilli/Italia del 17.12.2013 e Bondavalli/Italia del 17.11.2015) secondo cui, affinchè il principio della bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione , al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) deve specularmente riconoscerci anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli, nell"interesse precipuo del figlio a una crescita serena ed equilibrata, ed affinchè il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole (art. 147, 315 bis e 316 c.c.).
Ma allorchè si tratti di individuare le concrete modalità di esercizio e attuazione del diritto del genitore a mantenere il legame con i figli, sempre in virtù dell"interesse del minore, si deve tener conto delle specifiche circostanze del caso concreto e, in particolare, dell"età del figlio minore.
Anche sotto questo profilo viene richiamata la giurisprudenza CEDU in base alla quale la coercizione per il raggiungimento dell"obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell"interesse superiore.
Eventuali provvedimenti impositivi di rapporti, visite e incontri, non corrispondono all"interesse superiore del minore ad una effettiva e proficua bigenitorialità e ad una crescita serena ed equilibrata né sono concretamente funzionali all"attuazione di quel diritto del genitore al mantenimento del legame con i figli, risultando anzi, in quanto imposti e non frutto di una spontanea rielaborazione relazionale, controproducenti e pregiudizievoli al recupero di una serena relazione padre-figlia nonché al benessere stesso della minore, cui il Tribunale sempre tende nell"adozione delle proprie decisioni.
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