-  Redazione P&D  -  22/10/2014

ATTI PERSECUTORI: CONDIZIONI PER LARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA – Cass. pen., 26437/14 – RUGGERO BUCIOL

In materia di arresto facoltativo in flagranza, in sede di convalida, il Giudice deve valutare che la richiesta trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto.

Con sentenza del 8 aprile 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, non convalidava l'arresto operato dalla polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. e rigettava la contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero. Infatti, alla data dell'arresto era già in corso una misura cautelare applicata per il medesimo reato, per cui il Pubblico Ministero avrebbe potuto chiedere, ex art. 276 c.p.p., l'aggravamento della misura e non anche un nuovo provvedimento cautelare. Nel merito, il Giudice osservava che la persona offesa avesse fatto riferimento nella querela ai reati di ingiuria e diffamazione, non compresi nella previsione dell'art. 612 bis c.p., nonché a minacce terminate mesi addietro rispetto al deposito della querela.

Contro l'ordinanza suddetta proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per erronea applicazione dell'art. 381 c.p.p. Il ricorrente deduceva che il Giudice, nel decidere sulla convalida dell'arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria, doveva tener conto, con giudizio ex ante, di tutte le circostanze e degli elementi conosciuti e conoscibili da parte di coloro che hanno operato l'arresto e che non deve estendere l'indagine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. Infatti, la legalità dell'arresto è legata ad uno dei presupposti indicati dall'art. 381 c.p.p.: la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto.

La Suprema Corte accoglie il ricorso.

In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato I' arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Alla stregua la Suprema Corte censura il provvedimento impugnato che ha denegato la convalida dell'arresto di un soggetto denunciato e querelato più volte dalla persona offesa per condotte reiterate, consistite in minacce, anche alla vita, e molestie. Tali condotte hanno integrato, in astratto, gli estremi dell'art. 612 bis c.p., avendo ingenerato nella persona offesa il timore, reale e giustificato, di un imminente attacco alla sua integrità fisica. La situazione presentatasi alla polizia giudiziaria era, pertanto, conforme al modello normativo e tale da giustificare, per la sua gravità, il provvedimento restrittivo concretamente adottato.

In argomento, la Suprema Corte aveva già affermato come in tema di convalida dell'arresto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, che, però, va condotto senza che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito (Cass. pen., sez. VI, 03 dicembre 2013, n. 700., in DeJure). Infatti, in tale sede il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 comma terzo e 390, comma primo c.p.p., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), nè l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Cass. pen., sez. VI, 28 novembre 2013, n. 48471, in DeJure).

Peraltro, ai fini della legittimità dell' arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri

(Cass. pen., sez. V n. 10916 del 12/1/2012 in Guida al dir., 2012, 21, p. 93; Cass. pen., sez.  VI, 5 febbraio 2009, n. 6878, in DeJure).

Inoltre, la polizia giudiziaria non è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare la libertà con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2009, n. 31281, in Cass. pen., 2010, p. 2783).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film