-  Gasparre Annalisa  -  22/10/2016

Canile e volontaria responsabili di lesioni se il cane aggredisce - Cass. pen. 413255/16 - Annalisa Gasparre

La vittima era stata aggredita da un cane ospite presso il canile municipale gestito da un"associazione animalista e condotto da una volontaria. Conseguente la querela sporta dalla vittima nei confronti della volontaria e nei confronti dei rappresentanti dell"associazione per violazione dell"obbligo giuridico di impedire l"evento. La Procura della Repubblica aveva però archiviato il procedimento perché il reato era estinto per morte della volontaria, senza che fossero identificati i rappresentanti dell"associazione.

Per una compiuta disamina delle problematiche sottese sia consentito rinviare a Gasparre, Convivere con gli animali: le ricadute civili e penali per il fatto dell"animale, Key editore, 2016

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 30-03-2016) 03-10-2016, n. 41355

R.S. ha presentato, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso il decreto con il quale il Giudice di Pace di Genova ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di B.V. per il reato di cui all'art. 590 c.p. per essere il reato estinto per morte del reo.

A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2008, art. 17.

Assume la ricorrente di essere stata vittima dell'aggressione di un cane di razza pitt-bull ospitato dal canile municipale di (OMISSIS) gestito dalla ____- e di aver presentato denuncia-querela per il reato di cui all'art. 590 c.p., comma 2, art. 40 c.p., comma 2 e art. 590 c.p., comma 2 sia nei confronti della volontaria B.V. - che, durante la conduzione dell'animale, aveva colpevolmente contribuito a cagionare l'aggressione della ricorrente da parte dell'animale all'interno della struttura - sia nei confronti dei rappresentanti/amministratori dell'Associazione che avevano omesso di impedire l'evento lesivo, avendo l'obbligo giuridico di evitarlo.

Benchè avesse chiesto espressamente nella querela di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione, apprendeva da un controllo sullo stato del procedimento fatto dal suo legale, che il procedimento era stato archiviato senza che le venisse notificata la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.. Il P.M. aveva richiesto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito del decesso della B., senza svolgere alcun atto di indagine volto ad identificare i responsabili dell'associazione che gestiva il canile, nei confronti dei quali la querela era stata presentata, oltre che nei confronti della predetta volontaria. Questi ultimi erano rimasti ignoti.

La difesa richiama il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui, anche quando sia stata presentata richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, di tale richiesta è dovuto l'avviso alla persona offesa che l'abbia presentato (Cass. Sez. 1 n. 17823/2008 Rv. 239992).

Non essendo esso stato effettuato, il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di pace è affetto da radicale nullità.

Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. La richiesta di archiviazione, infatti, era stata avanzata solo nei confronti della B. e non anche nei confronti dei legali rappresentanti della _____. Dunque nel procedimento in esame non possono trovare ingresso le doglianze relative al mancato avviso di archiviazione in relazione a fatti addebitati ai suddetti rappresentanti.

Gli interessi risarcitori della persona offesa potranno essere fatti valere in sede civile.

Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

 

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016




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