-  Mazzon Riccardo  -  23/09/2014

COSA SUCCEDE QUANDO NELLA SRL NON FUNZIONA L'ASSEMBLEA? - Riccardo MAZZON

Quanto all'impossibilità del funzionamento dell'assemblea, lungi dall'identificarsi con la mera inattività dell'organo,

"l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio" (Trib. Milano, sez. VIII, 26.6.2004, G&G, 2005, 5, 33 (cfr., amplius, il volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON),

ma ricorrente, invece, quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, affinché l'ente possa perseguire lo scopo sociale,

"l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea ai fini dell'art. 2484 c.c. ricorre quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, affinché l'ente possa perseguire lo scopo sociale e, nello specifico, nei casi di insanabile contrasto tra i soci che impediscano l'adozione di provvedimenti necessari" (App. Catania, sez. I, 21.4.2008, VN, 2008, 2, 973 – conforme, in quanto incapace di assolvere le sue funzioni di disposizione, di direzione e di controllo perché l'attività dell'ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale: Trib. Ravenna 3.2.2006, GI, 2006, 10, 1875, GCo, 2007, 5, 1088),

è stato efficacemente notato come essa vada accertata attraverso una valutazione del contesto generale e oggettivo della società:

"ai fini dell'accertamento dello scioglimento della società per azioni ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 3 c.c., l'impossibilità del funzionamento dell'assemblea va accertata attraverso una valutazione del contesto generale e oggettivo della società (nel caso di specie, la perdurante inoperatività e non funzionalità dell'organo assembleare viene confermato da dati oggettivi quali la perdurante litigiosità giudiziale dei soci senza prospettiva di accordo ed il conseguente blocco delle funzioni essenziali dell'assemblea, convocata senza esito molteplici volte)" (Trib. Prato 17.12.2009, Redazione Giuffrè 2010).

E' stato in argomento recentemente notato come non possa trovare applicazione l"art. 2484 c.c., qualora sia accertata la preordinata ed apodittica azione di paralisi dell"organo sociale, pertanto contraria ai canoni di correttezza e buona fede che devono ispirare il socio nell"adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto sociale,

"da parte del socio stesso che agisca affinché venga dichiarato lo scioglimento della società" (Trib Milano, sez. VIII, 21/12/2011, www.dejure.it.).

Ad esempio, l'ipotesi de qua è stata ravvisata nei casi di dissidio tra i soci irreversibile e definitivo, tale da non rendere possibile alcun giudizio prognostico positivo, in merito alla risoluzione del contrasto:

"sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto" (Trib. Alessandria 13.12.2010, FI, 2011, 2, 627).

Ancora, l'ipotesi de qua è stata ravvisata anche nel caso sia risultato impossibile approvare un solo bilancio d'esercizio, semprecché, in concreto, fossero ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare fosse stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere alle proprie funzioni:

"sussiste la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea anche se sia risultato impossibile approvare un solo bilancio d'esercizio, quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni; il tribunale che, su istanza di uno degli amministratori, abbia accertato la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea può direttamente procedere alla nomina del liquidatore" (Trib. Prato 17.12.2009, FI, 2010, 7-8, 2253, GM, 2011, 3, 747).




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