-  Storani Paolo  -  02/06/2012

EQUITALIA: SENZA PROVA DELLE CARTELLE NOTIFICATE NESSUNA IPOTECA - CTR Roma 28.5.12 - Laila PERCIBALLI

"Equitalia: senza la prova delle cartelle notificate non può esserci ipoteca" - Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione Decima, Pres. Luigi MAZZILLO Rel. Salvatore CASTELLO, 17 novembre 2011 - 28 maggio 2012 - Laila PERCIBALLI

"Chi agisce per il pagamento di un proprio credito deve dimostrare il rapporto dal quale deriva il suo diritto", tale basilare principio sull"onere della prova sembra sconosciuto ad Equitalia che iscrive ipoteche sugli immobili degli italiani senza aver cura di verificare che i crediti vantati siano basati su prove certe.

Ciò non è, e non deve essere.

Di talché, anche Equitalia, il concessionario per la riscossione più temuto dai cittadini italiani, deve dimostrare la fondatezza delle pretese poste a base delle iscrizioni ipotecarie ex art. 2697 c.c.

Solo dando piena prova della regolarità della pretesa creditoria il concessionario può contrastare l"eccezione del contribuente che contesta in giudizio la mancata notifica delle cartelle sottostanti le misure esecutive applicate, quali fermo sui veicoli e/o ipoteca sugli immobili.

Il più delle volte, invece, il Concessionario (Equitalia) si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno) delle raccomandate senza tuttavia produrre in giudizio copia dei relativi atti. Ebbene, tale comportamento se da un lato prova la ricezione di un atto dall"altro non prova assolutamente il contenuto dell"atto stesso.

Nondimeno, sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 26 del DPR n. 602/73, debba essere l'agente della riscossione ad assolvere l'onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento nonché la ritualità e tempestività della loro notificazione (ordinanza della Cassazione del 28 ottobre 2010 n. 22041 ).

In linea con la richiamata ordinanza della Cassazione, con sentenza n. 105/10/2012 del 14.11.2011 depositata il 28.5.2012, si è espressa anche la Commissione Tributaria Regionale di Roma (sez. 10) che dichiara illegittima l"ipoteca iscritta sull"immobile dell"appellato cittadino, confermando così la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, sul rilievo che "la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio (assente nel primo) non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli articoli 2697 c.c. e 26 quarto comma del DPR n. 602/1973, e dell"effettivo contenuto delle cartelle e della loro avvenuta notifica. "In altri termini - si legge nella sentenza che riporta un passo della richiamata ordinanza della Cassazione - sia il primo giudice che questo Collegio sono stati edotti del solo fatto che sono state notificate, quali atti prodromici all"iscrizione ipotecaria, alcune cartelle, ma non sono stati posti nella condizione di sapere esattamente quali (perché la concessionaria non le ha prodotte). La documentazione allegata all"odierno appello dalla Gerit appare, infatti, del tutto inidonea a provare l"avvenuta notifica delle cartelle, in quanto confusa e priva di precisi riferimenti. L"iscrizione ipotecaria si appalesa, quindi, del tutto illegittima, non sussistendo i presupposti di legge per l"applicazione della misura cautelare adottata dalla Gerit-Equitalia a garanzia del vantato (contestato dal contribuente) credito tributario."




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