-  Bucci Elisa  -  30/09/2014

IL CONDOMINIO COMMITTENTE NON RISPONDE DEI DANNI, SALVO… – Cass. n. 19742/2014 – Elisa BUCCI

Un condomino evocava in giudizio la società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dello stabile, il Condominio e l"amministratore per ottenere il risarcimento di tutti i danni dovuti a ritardo e mancata diligenza nell"esecuzione dei lavori. 

In particolare, i lavori erano stati sospesi subito dopo lo smantellamento della copertura dell"edificio e dell"appartamento dell"attore nonché le mura perimetrali di questo. 

Il Giudice di primo grado condannava il Condominio e la società appaltatrice al risarcimento dei danni ammontante ad € 28.303,97 a favore dell"attore. 

La Corte d"appello teneva ferma la condanna della società appaltatrice, ma non quella del Condominio. La Corte acclarava che le mura perimetrali dell"appartamento dell"attore non erano più in grado di sostenere il peso della nuova copertura con conseguente necessità di ricostruirle. Nel frattempo il direttore dei lavori era deceduto e quello subentrante aveva richiesto la necessaria documentazione attestante la regolarità dell"immobile dell"attore che tuttavia non era pervenuta. I lavori rimanevano sospesi sino al crollo delle pareti dell"appartamento dell"attore.

Secondo la Corte d"appello il blocco dei lavori era stato causato dalla mancata esibizione della documentazione amministrativa relativa all"immobile dell"attore. Quindi il danno rilevante era quello subito prima del crollo e pertanto di responsabilità della società ma non del Condominio. Precisava, inoltre, la Corte d"appello che il Condominio era esente da responsabilità in quanto non aveva l"onere di controllare l"osservanza delle regole dell"arte.

Il proprietario proponeva ricorso per cassazione. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza allegata, ribadisce il proprio orientamento e afferma che in tema di appalto è di regola l"appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi attesa l"autonomia con cui egli svolge la sua attività nell"esecuzione dell"opera o del servizio appaltato. 

Il committente può essere chiamato a rispondere soltanto se:

-          il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all"accertamento e alla verifica della corrispondenza dell"opera all"oggetto del contratto.

-          l"appaltatore agisce come un nudus minister privo di autonomia;

-          è ravvisabile una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche. 

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

 

 

 




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