Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  07/06/2023

La modalità di assegnazione del trasporto sanitario di emergenza e urgenza rientra nella discrezionalità amministrativa delle ASL – Tar Campania 3327/23

Una società lucrativa ha contestato la decisione di una ASL di riservare, ai sensi dell’art. 57 del Codice del Terzo settore, alle sole OdV l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. La società ricorrente ha lamentato, tra l’altro, che:

  1. L’oggetto dell’affidamento non fosse soltanto il trasporto in ambulanza 118, ma anche mediante automediche.
  2. L’azienda sanitaria non avrebbe motivato in modo adeguato la scelta operata, in specie in considerazione che l’anno precedente aveva optato per un affidamento a mezzo gara;
  3. L’attività non prevede soltanto il contributo volontario, ma anche di personale retribuito;
  4. La fissazione di un tetto massimo alle spese rimborsabili “disvelerebbe la vera natura del servizio, ossia un appalto di servizi a corrispettivo e non un affidamento ad odv”.

Il Tar Campania, sez. V, con sentenza 31 maggio 2023, n. 3327, ha respinto il ricorso, ribadendo quanto segue:

  1. Il servizio di trasporto di emergenza e urgenza può ammettere anche l’utilizzo di automediche, evenienza non esclusa dall’art. 57 del d. lgs. n. 117/2017 e non in contrasto con la previsione dell’art. 57 e la deroga prevista dalla Direttiva 24/2024 e dalla normativa in materia di appalti pubblici;
  2. L’art. 57 costituisce “un importante punto di svolta nel nostro ordinamento”, poiché media tra due contrapposte esigenze: valorizzare le organizzazioni non profit, in specie alla luce del principio di sussidiarietà e, al contempo, salvaguardare gli equilibri funzionali del libero mercato;
  3. L’art. 57 permette di valorizzare il “carattere particolare” delle OdV, in quanto esse concorrono al “raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza del bilancio”;
  4. La scelta di ricorrere all’applicazione della procedura di cui all’art. 57 è frutto della discrezionalità amministrativa che contraddistingue l’azienda sanitaria;
  5. La scelta di ricorrere al convenzionamento diretto con le OdV non richiede “affatto la comparazione preventiva di maggior favore rispetto al mercato, favore che, peraltro, non deve fare riferimento alla “mera convenienza economica, ma dipende dai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienze, economicità e adeguatezza”;
  6. La “clausola sociale” prevista nell’avviso si deve interpretare nel senso che l’OdV non può né essere obbligata ad assumere un numero di personale tale da contraddire la propria specifica tipologia giuridica né essere obbligata ad assumere la totalità del personale impiegato nella società incumbent;
  7. Il convenzionamento con le OdV previsto dall’art. 57 non contempla l’”esclusione di qualsivoglia corrispettivo”, ma “piuttosto dall’assenza di utili” e la presenza di rimborsi, che possono risultare definiti anche in un ammontare massimo, a garanzia dell’effettività del contributo pubblico.

I giudici amministrativi campani hanno confermato, ancora una volta, non soltanto la legittimità dell’attività della pubblica amministrazione, ma anche la compatibilità delle previsioni dell’art. 57 del Codice del Terzo settore con le esigenze di tutela della salute e dei bilanci pubblici. A ciò si aggiunga che la sentenza de qua, ad avviso di chi scrive, conferma altresì la distinzione tra procedimento ex art. 57 e ex art. 56: sebbene il primo sia da ricondurre allo “schema” convenzionale del secondo, esso mantiene la propria autonomia applicativa, atteso il diverso “oggetto” del rapporto giuridico intercorrente tra OdV e aziende sanitarie locali. Al riguardo, sembra opportuno segnalare che alcuni regolamenti adottati e in fase di adozione da parte delle aziende sanitarie intendono contemplare proprio questa differenziazione tra i due procedimenti.




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