-  Ziviz Patrizia  -  17/10/2014

OLTRE IL DANNO, LE BEFFE – CORTE COST. 235/2014 – Patrizia ZIVIZ

Qualche riga a caldo sulla sentenza appena sfornata dalla Corte costituzionale in materia di legittimità dei limiti previsti dall"art. 139 del Codice delle assicurazioni per le tabelle relative al danno biologico derivante da lesioni di lieve entità.

 

La Consulta considera manifestamente infondata la censura di violazione dell"art. 3, che prospetta la disparità di trattamento per i danneggiati che abbiamo riportato lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale rispetto a quelli che subiscano simili lesioni in dipendenza da altra causa, osservando che "la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella di danneggiati di eventi diversi". Ciò per il fatto che solo i primi potrebbero avvalersi della copertura assicurativa obbligatoria per legge. Argomentazione, questa, che sa di presa in giro, dal momento che un confronto corretto va formulato sul quantum e non certo sull"an del risarcimento.

 

I giudici costituzionali rilevano, poi, che l"art. 139 non è chiuso al ristoro del danno morale, dal momento che il risarcimento dello stesso è possibile attraverso l" "incremento dell"ammontare del danno biologico" secondo la previsione e nei limiti previsti dalla norma. Conclusione, questa, resa possibile dall"abile gioco di parole in base al quale, in caso di lesione alla salute, il danno morale rientra nell"area del danno biologico, secondo quanto hanno "ben chiarito" (precisa la Consulta) le Sezioni unite nelle sentenze di San Martino del 2008.

 

Infine, si afferma che il controllo di costituzionalità dei limiti previsti dal meccanismo tabellare va effettuato non già assumendo a riferimento il vuluns del diritto all"integrale risarcimento del danno quale valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevelzza del suo bilanciamento con altri valori. Viene, quindi, ritenuto dai giudici costituzionali del tutto ragionevole il contemperamento effettuato dal legislatore, considerato che "l"interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi". Mettendo in campo un contemperamento tra due interessi di carattere economico, si nasconde così il reale effetto prodotto dall"applicazione della norma: vale a dire il ben più grave sacrificio, per le vittime di un incidente stradale, della piena tutela del diritto alla salute.

 

In conclusione, per le vittime della strada, vale il vecchio detto: oltre il danno, le beffe!




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